Art. 6 
 
 
          Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo 
 
  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e successive modificazioni, la  parola:  «quarantacinquesimo»
e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  testo  dell'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di   regime
          pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo  iscritti
          all'ENPALS), e successive  modificazioni,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Modalita' di  calcolo  e  requisiti  d'accesso
          delle prestazioni pensionistiche). - 4.  Per  i  lavoratori
          dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei
          e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata  per  uomini  e
          donne al  compimento  del  quarantaseiesimo  anno  di  eta'
          anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si  applica
          integralmente  il  sistema  contributivo   o   misto,   del
          coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma
          6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  relativo  all'eta'
          superiore. Per i due anni successivi alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui
          al presente comma assunti a tempo indeterminato, che  hanno
          raggiunto o superato l'eta' pensionabile, e' data  facolta'
          di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare
          in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso
          formale istanza da presentare  all'ENPALS  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          o almeno tre mesi prima  del  perfezionamento  del  diritto
          alla  pensione,  fermo  restando  il  limite   massimo   di
          pensionamento di vecchiaia di  anni  quarantasette  per  le
          donne e di anni cinquantadue per gli uomini.».