Art. 6 Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - 4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento del quarantaseiesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.».