Art. 8 
 
 
          Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto 
 
  1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30  aprile  1997,
n. 182, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla data  del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli  artisti  lirici,
professori d'orchestra, orchestrali, coristi,  concertisti,  cantanti
di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue: 
    a) all'eta' di 61 anni per gli uomini; 
    b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato  a
58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo n.182 del 1997, come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art . 4 (Modalita' di calcolo  e  requisiti  d'accesso
          delle prestazioni pensionistiche). - 1. A  partire  dal  1°
          gennaio 1997 per  i  lavoratori  dello  spettacolo  di  cui
          all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 503 , gia'  iscritti  alla  data  del  31
          dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente  elevata
          in ragione di un anno  anagrafico  ogni  18  mesi  fino  al
          raggiungimento   dell'eta'   prevista    dall'assicurazione
          generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2. 
              2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato
          al compimento dell'eta' indicata  nell'allegata  tabella  C
          per i lavoratori gia' iscritti alla data  del  31  dicembre
          1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: 
                a) attori di prosa, operetta,  rivista,  varieta'  ed
          attrazioni, presentatori e disc-jockey; 
                b)  attori  generici   cinematografici,   attori   di
          doppiaggio cinematografico; 
                c) direttori d'orchestra e sostituti; 
                d) figuranti e indossatori. 
              3. Per i lavoratori  dello  spettacolo,  gia'  iscritti
          alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie
          degli artisti lirici, professori d'orchestra,  orchestrali,
          coristi,  concertisti,  cantanti  di  musica  leggera,   la
          pensione di vecchiaia si consegue: 
                a) all'eta' di 61 anni per gli uomini; 
                b) all'eta' di 57 anni per le donne.  Tale  requisito
          e' fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a  59
          anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere
          dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1°  gennaio
          2022. 
              4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti  alle
          categorie dei tersicorei e ballerini,  l'eta'  pensionabile
          e'  fissata  per  uomini  e   donne   al   compimento   del
          quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con  l'impiego,
          per i lavoratori cui si applica  integralmente  il  sistema
          contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          ai lavoratori di cui al  presente  comma  assunti  a  tempo
          indeterminato,  che  hanno  raggiunto  o  superato   l'eta'
          pensionabile,  e'  data  facolta'  di  esercitare  opzione,
          rinnovabile annualmente,  per  restare  in  servizio.  Tale
          opzione deve essere esercitata attraverso  formale  istanza
          da presentare all'ENPALS  entro  due  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione o almeno  tre
          mesi prima del perfezionamento del diritto  alla  pensione,
          fermo  restando  il  limite  massimo  di  pensionamento  di
          vecchiaia di anni quarantasette per  le  donne  e  di  anni
          cinquantadue per gli uomini. 
              5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni,  i
          lavoratori di cui al comma 4  conseguono  il  diritto  alla
          pensione quando siano trascorsi  almeno  venti  anni  dalla
          data  iniziale  dell'assicurazione  al  Fondo  e  risultino
          versati in loro favore un numero di contributi  giornalieri
          effettivi in costanza di  lavoro  o  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la  qualifica
          di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D. 
              6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i
          lavoratori  di  cui  all'articolo  9,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1971,
          n. 1420 , fermi restando i requisiti per  il  pensionamento
          di  anzianita'  previsti  dall'articolo  8,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503  ,  l'importo
          del  relativo  trattamento  pensionistico  e'  ridotto   in
          proporzione  agli  anni  mancanti  al  raggiungimento   del
          requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le
          percentuali indicate nella tabella A  di  cui  all'articolo
          11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . 
              7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni,  i
          requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli
          6 e 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          dicembre  1971,  n.  1420,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad  effettive
          prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.
          L'articolo 6, secondo comma, e le parole:  «di  cui  almeno
          due terzi  riferiti  ad  effettive  prestazioni  lavorative
          svolte  nel  settore  dello  spettacolo»  dell'articolo  9,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1420 , sono abrogati. 
              8. Ai fini del calcolo  dei  trattamenti  pensionistici
          aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, per la  quota  di  pensione  relativa
          alle anzianita' maturate  successivamente  al  31  dicembre
          1992, l'aliquota di rendimento annuo del  2  per  cento  e'
          applicata  sino  alla  quota  di  retribuzione  giornaliera
          pensionabile  corrispondente  al   limite   massimo   della
          retribuzione annua pensionabile in vigore tempo  per  tempo
          nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le
          quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il
          suddetto limite  sono  computate  secondo  le  aliquote  di
          rendimento   previste   dall'articolo   12   del    decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
              9. Per i lavoratori di cui  all'articolo  3,  comma  7,
          l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di
          quanto disposto dall'articolo 1, commi 6,  7  e  11,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 . 
              10.  L'aliquota  di  computo  per  il   calcolo   delle
          prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33  per  cento.
          La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata  in  base  ai
          criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e  9,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano
          altresi' applicazione nel caso di liquidazione della  quota
          di pensione di cui all'articolo 1, comma  12,  lettera  b),
          della citata legge n. 335 del 1995. 
              12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3,  comma  7,  si
          applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge
          n. 335 del 1995. 
              13. 
              14. I lavoratori di cui al  comma  13  e  i  rispettivi
          datori  di  lavoro,  in  funzione  dell'anticipo  dell'eta'
          pensionabile,  sono  tenuti  al  versamento  al  Fondo,  di
          un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento  pari,
          rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.».