Art. 12 
 
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello  spettro
                           radioelettrico 
 
  1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione  dello
spettro radioelettrico si articola in uffici di livello  dirigenziale
non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  aggiornamento  del  Piano  Nazionale  di  Ripartizione  delle
Frequenze; 
    b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze  a
livello nazionale ed internazionale; 
    c) notifica delle reti e delle orbite satellitari; 
    d) controllo delle emissioni radioelettriche; 
    e) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; 
    f) accreditamento dei laboratori  di  prova  e  sorveglianza  del
mercato ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  9  maggio
2001, n. 269; 
    g)  collaborazione  con  autorita'  regionali   in   materia   di
inquinamento elettromagnetico; 
    h) individuazione delle frequenze per i servizi di  comunicazione
elettronica e di radiodiffusione; 
    i) definizione dei contributi per il rilascio dei  diritti  d'uso
delle frequenze per i servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso
privato; 
    j) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze; 
    k) gestione del centro di calcolo  per  la  pianificazione  delle
frequenze; 
    l) assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali in materia di
interferenze elettriche; 
    m) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni,  salvo  quanto
previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n). 
  2. Presso la Direzione generale  opera  la  Commissione  consultiva
nazionale di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  9  maggio
2001, n. 269. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 9 e 14 del  decreto  legislativo  9
          maggio 2001, n. 269 recante:  "Attuazione  della  direttiva
          1999/5/CE  riguardante   le   apparecchiature   radio,   le
          apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione   ed   il
          reciproco riconoscimento della loro conformita'": 
              "Art. 9.  Sorveglianza  del  mercato  -  laboratori  di
          prova. 
              1. Il Ministero delle comunicazioni, in  collaborazione
          con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e
          15, della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  provvede  ad
          accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato e
          di  quelli  messi  in  esercizio  a  quanto  stabilito  dal
          presente   decreto   anche    mediante    prelievo    delle
          apparecchiature presso i costruttori,  gli  importatori,  i
          grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche'  presso
          gli  utilizzatori   delle   apparecchiature   medesime.   I
          controlli sono effettuati secondo  le  modalita'  stabilite
          con regolamento da adottare con decreto del Ministro  delle
          comunicazioni ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2. Le prove tecniche aventi lo scopo  di  accertare  la
          rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
          all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui  all'articolo
          5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle altre
          specifiche  tecniche  utilizzate   dal   costruttore   sono
          effettuate  presso  i  laboratori  dell'Istituto  superiore
          delle comunicazioni e  delle  tecnologie  dell'informazione
          (ISCTI) o presso laboratori  privati  accreditati;  se  non
          esistono laboratori accreditati allo scopo, le  prove  sono
          effettuate  sotto  la  responsabilita'  di   un   organismo
          notificato. 
              3. Con  riferimento  al  comma  2  il  Ministero  delle
          comunicazioni accredita laboratori  di  prova  sentita  una
          commissione  tecnico-consultiva,  nominata  dal   Ministero
          stesso,  di  cui  sono  chiamati  a  far  parte  almeno  un
          rappresentante del Ministero dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno  degli
          organismi di normazione italiani.  I  laboratori  di  prova
          accreditati  effettuano  le  prove  di  conformita'   degli
          apparati  alle  norme   per   le   quali   hanno   ricevuto
          l'accreditamento. Con regolamento da adottare  con  decreto
          del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e'
          disciplinata la procedura di rilascio  dell'accreditamento,
          dell'effettuazione  della  sorveglianza   e   del   rinnovo
          dell'accreditamento stesso. 
              4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere direttamente dall'organizzazione del  costruttore
          o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
          fornitore di servizi di  telecomunicazioni;  devono  essere
          liberi  da   influenze   esterne,   possedere   un'adeguata
          capacita'  per  quanto  attiene  alla  competenza  ed  alle
          attrezzature ed essere forniti di tutte le  apparecchiature
          di  misura  per  l'esecuzione  delle  prove.  L'istruttoria
          relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
          l'impegno di riservatezza verso terzi. 
              5.   L'accreditamento   puo'   essere   sospeso   dalla
          competente   direzione   generale   del   Ministero   delle
          comunicazioni, sentita la commissione  tecnica  di  cui  al
          comma 3, per un periodo massimo di sei  mesi  nel  caso  di
          inosservanza  da  parte  del  laboratorio   degli   impegni
          assunti.  L'accreditamento  e'  revocato  dalla   direzione
          stessa, sentita la commissione: 
              a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le
          modalita'  e  nei  tempi  indicati,  a   quanto   stabilito
          nell'atto di sospensione; 
              b) nel  caso  in  cui  sono  venuti  meno  i  requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 
              6. Ai fini dell'accreditamento,  della  sorveglianza  e
          del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite
          per le prestazioni rese a terzi ai sensi  dell'articolo  19
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          postale, di bancoposta e  di  telecomunicazioni,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
          n. 156. 
              7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta  che  un
          apparecchio non  e'  conforme  ai  requisiti  indicati  nel
          presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
          ritirare detto apparecchio  dal  mercato  o  dal  servizio,
          proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
          limitarne la libera circolazione. 
              8.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso   di
          adozione di provvedimenti di cui al comma  7,  li  notifica
          immediatamente  alla  Commissione  europea  indicandone   i
          motivi e precisando, in  particolare,  se  i  provvedimenti
          siano da collegare: 
              a)  ad  una  non  corretta  applicazione  delle   norme
          armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1; 
              b)  a  carenze   delle   norme   armonizzate   di   cui
          all'articolo 5, comma 1; 
              c)  al  mancato   rispetto   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme
          armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1. 
              9. Fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  6,
          il Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato
          istitutivo della  Comunita'  europea,  reso  esecutivo  con
          legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive  modificazioni
          e,  in  particolare,  degli  articoli  28  e  30,  adottare
          provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o  limitare
          l'immissione sul suo mercato ovvero di  esigere  il  ritiro
          dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi  tipi  di
          apparecchiature radio che hanno causato o che il  Ministero
          presume  ragionevolmente  causino   interferenze   dannose,
          comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
          sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale. 
              10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso  di
          adozione  di  misure  di  cui  al  comma  9,   ne   informa
          immediatamente la  Commissione  europea  specificandone  le
          ragioni. 
              11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
          9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario  o  del
          responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi. 
              12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
          comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
          alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea  dopo
          le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa." 
              "Art. 14. Composizione. 
              1.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  a  mezzo   di
          provvedimento  dirigenziale,  istituisce  una   commissione
          consultiva nazionale con il compito di  fornire  pareri  in
          ordine alla  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  decreto.  La   commissione   e'   costituita   da
          funzionari    dei    Ministeri     delle     comunicazioni,
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'interno."