Art. 14 
 
Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
                          dell'informazione 
 
  1. L'Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione si articola in uffici di livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione  e
sviluppo tecnologico nel settore  delle  comunicazioni,  di  reti  di
nuova generazione (NGN), della qualita' del servizio e  della  tutela
delle comunicazioni. Attivita' di studio e di analisi funzionale alle
competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale dall'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto-legge  2  giugno  2012,  n.  83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    b) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed  enti  o
istituti di ricerca, a programmi e  progetti  di  ricerca  nazionali,
europei e internazionali, nonche' per  conto  di  enti  ed  organismi
pubblici  e  del  sistema  delle  imprese  con  oneri  a  carico  dei
committenti; 
    c)  elaborazione  di  specifiche,  norme,  regole  tecniche   per
apparati,  reti  e  sistemi  di  comunicazioni  elettroniche   e   di
tecnologie   dell'informazione   (NSO),    per    la    qualita'    e
l'interconnessione  delle  reti  e  la  tutela  delle  comunicazioni;
partecipazione  alle  attivita'  degli   organismi   di   normazione,
regolamentazione tecnica e standardizzazione  nazionali,  europei  ed
internazionali; 
    d)  studi,  sperimentazioni  tecnico-scientifiche,  verifiche   e
controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e  impatto  sui
sistemi di comunicazione elettronica; 
    e)  promozione  di   studi   e   ricerche   nei   settori   della
radiodiffusione sonora e televisiva, della  multimedialita'  e  delle
nuove tecnologie, anche  attraverso  accordi  di  collaborazione  con
altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati; 
    f)   vigilanza   sull'assegnazione   dei   nomi   a   dominio   e
sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto  2003,
n. 259; Internet Governance; attuazione  e  coordinamento  di  tavoli
tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed
internazionali sul tema; 
    g) individuazione delle risorse di numerazione per i  servizi  di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di
numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori  del  settore,
con oneri a carico dei committenti; 
    h) prove di laboratorio per la sorveglianza e  il  controllo  del
mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonche'
negli altri settori di competenza del Ministero; 
    i) certificazioni, collaudi e rapporti di  prova  in  materia  di
compatibilita'   elettromagnetica,   di   sicurezza   elettrica    ed
informatica, di apparati terminali, reti e sistemi  di  comunicazione
elettronica; 
    j) attivita' relative all'organismo  notificato  ai  sensi  della
direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE; 
    k) attivita' relative all'organismo di certificazione (OCSI)  per
la  sicurezza  informatica  di   prodotti   e   sistemi   informatici
commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 98 del 27 aprile 2004; tutela  della  sicurezza  dell'informazione
nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti  che
trattano dati classificati (CE.VA.); 
    l)  valutazione  della  qualita'  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica e del servizio universale  anche  in  collaborazione  con
altre pubbliche amministrazioni; identificazione  degli  standard  di
qualita'; misure di qualita'; 
    m) attivita' relative alla  metrologia  e  alla  sincronizzazione
delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento; 
    n) attivita' di  formazione  tecnico-scientifica  in  materia  di
sistemi, reti e servizi di comunicazione  elettronica  del  personale
del Ministero e della pubblica  amministrazione;  collaborazione  con
l'Agenzia per l'Italia Digitale  ad  iniziative  di  alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini; attivita' di alta  specializzazione
tramite   l'annessa   Scuola   superiore   di   specializzazione   in
telecomunicazioni nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e
delle  tecnologie  dell'informazione;   prestazioni,   consulenze   e
collaborazioni  tecniche  e  formazione  nelle  materie  di   propria
competenza per conto di soggetti  pubblici,  privati  e  del  sistema
delle imprese, con oneri a carico dei committenti; 
    o)  supporto  tecnico  alle  azioni  in   ambito   nazionale   ed
internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda
digitale; 
    p) attivita' di pertinenza del Computer Emergency  Response  Team
(CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma  4,
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
relative attivita' di raccordo con soggetti istituzionali  competenti
e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
    q) individuazione delle misure tecnico organizzative di sicurezza
ed integrita' delle  reti,  verifica  del  rispetto  delle  stesse  e
notifica degli incidenti informatici agli organi europei  competenti,
ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter, del decreto  legislativo  1°
agosto  2003,  n.  259,  in  accordo  con  i  soggetti  istituzionali
competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
    r) rappresentanza del  Ministero  nel  Nucleo  per  la  sicurezza
cibernetica di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  24  gennaio  2013,  n.  67251,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2013, n. 66. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'articolo 20, comma 3,  lettera  b),  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,   recante:"Misure
          urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla  legge
          7 agosto 2012, n. 134, 
              "3. In particolare l'Agenzia esercita le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia: 
              [...] 
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto, anche  sulla  base  degli  studi  e  delle  analisi
          effettuate  a  tale  scopo  dall'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
          da  assicurare   anche   la   piena   interoperabilita'   e
          cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della
          pubblica  amministrazione  e  tra  questi   e   i   sistemi
          dell'Unione europea;" 
              - Si riportano l'articolo 16-bis, comma 4, e l'articolo
          16-ter del decreto legislativo  I'  agosto  2003.  n.  259,
          recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche": 
              "4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorita', puo'
          informare il pubblico o imporre all'impresa di  farlo,  ove
          accerti che la divulgazione  della  violazione  di  cui  al
          comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico.  Anche  a
          tal fine, presso il Ministero e'  individuato  il  Computer
          Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con
          compiti di assistenza tecnica in caso  di  segnalazioni  da
          parte di utenti  e  di  diffusione  di  informazioni  anche
          riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni
          di incidente." 
              "Art. 16-ter Attuazione e controllo 
              1. Le  misure  adottate  ai  fini  dell'attuazione  del
          presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              2. Ai fini del  controllo  del  rispetto  dell'articolo
          16-bis  le  imprese  che  forniscono  reti   pubbliche   di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico sono tenute a: 
              a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita',
          le informazioni necessarie  per  valutare  la  sicurezza  e
          l'integrita'  dei  loro  servizi  e  delle  loro  reti,  in
          particolare  i  documenti  relativi   alle   politiche   di
          sicurezza; nonche'; 
              b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata
          dal  Ministero,  anche  su   impulso   dell'Autorita',   in
          collaborazione  con  gli   Ispettorati   territoriali   del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  o  da  un  organismo
          qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa
          si assume l'onere finanziario della verifica. 
              3. Il Ministero e  l'Autorita'  hanno  la  facolta'  di
          indagare i casi  di  mancata  conformita'  nonche'  i  loro
          effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti. 
              4. Nel caso in cui il  Ministero  riscontri,  anche  su
          indicazione  dell'Autorita',  il  mancato  rispetto   degli
          articoli  16-bis  o  16-ter   ovvero   delle   disposizioni
          attuative previste dal comma 1 da parte delle  imprese  che
          forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,   si
          applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4  a
          12."