Art. 22 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro di cui all'articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessa di avere vigore il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 dicembre 2013 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 167