Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3,  lettera  a),  2,
comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  25,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3  milioni
di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi  del  debito
pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da  1  a  4,  si
provvede: 
    a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  55
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e  1,5  milioni  di
euro   per   l'anno   2015    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, come rideterminata  dalla  tabella  C  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.