Art. 10 
 
 
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a  normativa
                            sopravvenuta 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005,  n.  93»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole:
«l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti:  «,
anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma  2,
della legge 1° ottobre 2012, n. 177»; 
  c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione
militare e aerea, dai  Comandi  in  capo  dei  dipartimenti  militari
marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «territoriali  e  presidiarie  svolte  dai  Comandi
interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi
marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»; 
  d) all'articolo 33, al comma 1: 
  1) alla lettera b)  dopo  le  parole:  «direzioni  generali»,  sono
aggiunte,  infine,  le  seguenti:  «e  direzioni   del   Segretariato
generale»; 
  2) alla lettera d) le parole:  «adozione  dei  provvedimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»; 
  3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente: 
        «d-bis)  determinano  i  profili  di  impiego  del  personale
militare della rispettiva Forza  armata,  in  riferimento  a  ciascun
ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e  funzioni,  ferme
restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»; 
    e) all'articolo 95, comma 3: 
  1) alla lettera a),  le  parole:  «militare  della  Capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il territorio»; 
  2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo  autonomo  della
Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»; 
    f)  all'articolo  97,  comma  3,  le  parole:  «in  consegna   al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione  allievi  carabinieri
di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e'  custodita  nell'Ufficio
del Comandante generale»; 
    g)  all'articolo  119,  comma   1,   lettera   d),   le   parole:
«dipartimenti  e  i  comandi  militari   marittimi   autonomi»   sono
sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»; 
    h) all'articolo 132: 
  1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi
periferici della Marina militare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei Comandi marittimi»; 
  2) al  comma  3  le  parole:  «in  capo  di  dipartimento  militare
marittimo e dai Comandi militari marittimi  autonomi  di  zona»  sono
sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»; 
    i) all'articolo 150: 
      1) al comma 1: 
  1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'Aeronautica»; 
  1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al  volo»,  sono
inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»; 
      2) al comma 2, lettera a), le  parole:  «medico  legali»,  sono
sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»; 
    l) all'articolo 165, comma 4, le  parole:  «e'  presidente  della
commissione per l'espressione del» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«esprime in maniera motivata il». 
  2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 237, commi 2, 5 e  6,  le  parole:  «della  regione
militare»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«interregionale»; 
  b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei»
sono soppresse; 
  c) agli articoli 254, commi 1 e 2,  le  parole:  «in  guerra»  sono
soppresse; 
  d) all'articolo 266: 
  1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse; 
  2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per  le
onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; 
    e) all'articolo 267, comma 5, le parole:  «dell'ufficio  centrale
per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «del  Commissariato  generale  per  le  onoranze  ai
Caduti»; 
  f) all'articolo 280, comma  2,  le  parole:  «comandi  in  capo  di
dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono
sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»; 
  g) all'articolo  322,  comma  9,  le  parole:  «di  regione  o  del
Comandante  in  capo  di  dipartimento   militare   marittimo»   sono
sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»; 
  h) all'articolo 323: 
  1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante  in  capo  di
dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle  seguenti:  «o
il Comandante marittimo»; 
  2) al comma 2, le parole: «di regione, al  Comandante  in  capo  di
dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti:  «,
al Comandante marittimo». 
  3. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 534: 
  1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»; 
  2) al comma  2,  dopo  le  parole:  «disposizioni  attuative»  sono
inserite le  seguenti:  «di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»; 
    b) all'articolo 556: 
  1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma  1,  lettere  a),
c), d), e) ed f), ivi compresi  gli  oneri  di  funzionamento  e  gli
eventuali compensi per i componenti, in  qualunque  forma  erogati  e
comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli
24, comma  1,  lettera  a)  e  24-bis,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento,»; 
  2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte,  infine,  le
seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
    c) l'articolo 557 e' abrogato; 
    d) all'articolo  567,  comma  1,  le  parole:  «in  guerra»  sono
soppresse. 
  4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1408, comma 2, le  parole:  «Consiglio  dell'Ordine
alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «parere  del  Consiglio  dell'Ordine  a  quello   previsto
dall'articolo 1426»; 
  b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 1418 
 
 
          Parere in materia di ricompense al valor militare 
 
  1. La proposta  da  parte  del  Ministro  competente,  deve  essere
preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa  per  il
personale delle Forze armate,  ovvero  del  Comandante  generale  del
Corpo della Guardia di  finanza  per  gli  appartenenti  al  medesimo
Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della  concessione  e
sul grado della decorazione da conferire.»; 
    c) all'articolo 1426, comma 1, le parole:  «parere  dell'apposita
Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono  sostituite
dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante  generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; 
    d) all'articolo 1431, comma 1, le  parole:  «sentita,  quando  si
tratta di medaglia o di croce al valor militare,  la  Commissione  di
cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle  seguenti:
«sentito il Capo di stato maggiore  della  difesa  per  il  personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante  generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; 
    e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 1445 
 
 
          Ricompense al valore o al merito di Forza armata 
 
  1. Il parere sulla concessione delle  ricompense  al  valore  o  al
merito di Forza armata e'  espresso  dal  rispettivo  Capo  di  stato
maggiore ovvero dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 86 del regolamento. 
  2. Se i Capi di stato maggiore di  Forza  armata  o  il  Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  non  riscontrano   nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435,  1437,
1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove  comunque  si  tratta  di
atti di coraggio, puo' proporre l'invio  dei  documenti  relativi  al
Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di  ricompense  al
valore o al merito civile.»; 
    f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sull'opposizione di cui  al  comma  2,  il  Ministro  della
difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di
stato maggiore di Forza armata o del  Comandante  generale  dell'Arma
dei carabinieri,  che  si  esprimono  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86 del regolamento.»; 
    g) all'articolo 1494, comma 1, le parole:  «sentito  il  Comitato
consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e  del  Comandante
generale del Corpo della Guardia di  finanza  per  l'inserimento  del
personale militare volontario femminile  nelle  Forze  armate  e  nel
Corpo della Guardia di finanza,  dal  Ministro  della  difesa,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministro  della  difesa,  sentito  il
Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,». 
  5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di  regione  militare»
sono sostituite dalla seguente: «interregionale». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 11. (Attribuzioni in materia di armamenti)  -  1.
          Il  Ministro  della  difesa,  in   materia   di   controllo
          dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
          armamento, esercita le competenze e  attribuzioni  previste
          dalla legge 9 luglio 1990, n.  185  e  dal  regolamento  di
          attuazione.» 
              Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis), n. 2),
          dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine
          antipersona,  armi   chimiche   e   degli   esplosivi   non
          contrassegnati, nonche' di bonifica  da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici) - 1. Il Ministero della difesa  esercita
          le seguenti competenze: 
              a) - c) (Omissis).; 
              c-bis) in materia di  bonifiche  da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici, con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali a legislazione vigente: 
              1) provvede  all'organizzazione  del  servizio  e  alla
          formazione del personale specializzato; 
              2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di
          ricerca   e   scoprimento   di   ordigni   che,   a   scopo
          precauzionale, possono essere eseguiti su  iniziativa  e  a
          spese  dei  soggetti  interessati,   mediante   ditte   che
          impiegano personale specializzato ai sensi del  numero  1),
          e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche  e  sorveglia
          l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli  articoli
          91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, della legge 1°
          ottobre 2012, n. 177; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 31. (Comandi regione militare  interforze)  -  1.
          Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa  possono
          essere costituiti Comandi regione militare  interforze  cui
          devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai
          Comandi  interregionali   e   Comandi   militari   autonomi
          dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina  militare
          e dai Comandi di regione aerea.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 33. (Attribuzioni del Capo di stato  maggiore  di
          Forza  armata  e  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri.) - 1. Il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza
          armata e, per i compiti militari dell'Arma,  il  Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri: 
              a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il
          programma relativo alle rispettive  Forze  armate  ai  fini
          della   predisposizione   della   pianificazione   generale
          interforze, ai sensi dell'art. 26; 
              b)    sono    responsabili    dell'organizzazione     e
          dell'approntamento   delle   rispettive    Forze    armate,
          avvalendosi anche delle  competenti  direzioni  generali  e
          direzioni del Segretariato generale; 
              c) esercitano la funzione di comando  delle  rispettive
          Forze armate; 
              d) adottano, per quanto  di  rispettiva  competenza,  i
          provvedimenti organizzativi  conseguenti  all'adozione  dei
          decreti di cui all' art. 10, comma  3,  previo  parere  del
          Capo di Stato maggiore della difesa; 
              d-bis) determinano i profili di impiego  del  personale
          militare della rispettiva Forza armata,  in  riferimento  a
          ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e
          funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di  stato
          maggiore della difesa. 
              2 - 3 (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 95 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 95. (Bande musicali) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Le  bande  musicali  sono  poste  alle   dipendenze
          amministrative e disciplinari: 
              a) del Comando per il territorio, quella  dell'Esercito
          italiano; 
              b) del Comando marittimo Capitale, quella della  Marina
          militare; 
              c)  del  Comando  dell'Aeronautica  militare  di  Roma,
          quella dell'Aeronautica militare; 
              d) del Comando della  Legione  allievi  carabinieri  di
          Roma, quella dell'Arma dei carabinieri. 
              4. - 6. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 97 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 97. (Concessione  della  bandiera  per  le  Forze
          armate e per i corpi ausiliari) - 1. - 2. Omissis. 
              1.  Per  tutti   gli   enti   dell'Esercito   italiano,
          dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per
          i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari
          di bandiera o stendardo, e' adottata una  bandiera,  avente
          le caratteristiche indicate con decreto del Ministro  della
          difesa. 
              2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e  i  reparti  a
          cavallo, in luogo della bandiera  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato   uno   stendardo,   la   cui    composizione    e
          caratteristiche, analoghe a  quelle  della  bandiera,  sono
          indicate con decreto del Ministro della difesa. 
              3. La bandiera concessa  all'Arma  dei  carabinieri  e'
          custodita nell'Ufficio del Comandante generale. 
              4. Al Corpo militare della Croce rossa  italiana  e  al
          Corpo  delle  infermiere  volontarie  della   Croce   rossa
          italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 
              5.   Al   Corpo    speciale    volontario    ausiliario
          dell'Associazione  dei  Cavalieri  italiani   del   sovrano
          militare ordine di Malta e' concesso l'uso  della  bandiera
          nazionale. ». 
              Si riporta il testo del comma 1, lettera  d)  dell'art.
          119 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle
          competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: 
              a) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa; 
              b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi  dello
          Stato, e assumerne la responsabilita'  e  la  custodia  nei
          porti militari e negli arsenali; 
              c) comandare le forze navali comunque costituite; 
              d) comandare i comandi marittimi, comandare i  depositi
          e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere
          gli istituti e le scuole della Marina  militare;  comandare
          le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo  della
          Marina militare; 
              e) - m) (Omissis).». 
              Si riporta il testo dei commi 2, lettera a), numero  4)
          e 3 dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 132. (Istituzione e funzioni militari  del  Corpo
          delle capitanerie di porto) - 1. (Omissis). 
              2. Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
          costiera concorre, in particolare, nell'ambito della  Forza
          armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': 
                a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 
              1)  la  protezione  delle   unita'   navali   e   delle
          installazioni di interesse militare; 
              2) il pattugliamento e  la  sorveglianza  della  fascia
          costiera; 
              3) il supporto logistico alle forze navali nazionali  e
          Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita'  della
          Marina militare; 
              4) l'esercizio della funzione di presidio  militare  su
          delega dei Comandi marittimi; 
              5)  la  partecipazione  di  uomini  e  mezzi  sia  alle
          attivita' presso i centri  di  addestramento  della  Marina
          militare sia alle esercitazioni aeronavali; 
              6)  il  supporto   ai   nuclei   operatori   subacquei,
          compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; 
                b) - c) Omissis. 
              3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di
          porto  -Guardia  costiera  dipendono,  quanto  ai   servizi
          attinenti  alla  Marina  militare,  dai  Comandi  marittimi
          competenti per territorio. ». 
              Si riporta il  testo  dei  commi  1  e  2,  lettera  a)
          dell'art. 150 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 150. (Corpo sanitario aeronautico) - 1. Il  Corpo
          sanitario aeronautico, costituito  dagli  ufficiali  medici
          dell'Aeronautica    esercita    funzioni    direttive     e
          tecnico-professionali intese: 
              a) ad accertare la idoneita'  psico-fisica,  attraverso
          servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica
          militare, l'idoneita' al volo e ai servizi  di  navigazione
          aerea  del  personale  militare  e   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  l'idoneita'  psico-fisica  e  la
          persistenza  di   tale   idoneita'   degli   aspiranti   al
          conseguimento di licenze e attestati aeronautici; 
              b) - c) Omissis. 
              2.  Il  Corpo   sanitario   aeronautico   presiede   al
          funzionamento tecnico e amministrativo: 
              a)   degli   istituti    di    medicina    aerospaziale
          dell'Aeronautica militare; 
              b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; 
              c) di magazzini e stabilimenti vari. 
              3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  165  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 165. (Attribuzioni  del  Comandante  generale  in
          materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego) - 1.
          - 3. (Omisssis). 
              4. Il Comandante generale esprime in  maniera  motivata
          il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al
          merito dell'Arma dei carabinieri. 
              5. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dei commi 2, 5 e  6  dell'art.  237
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 237. (Strade militari  ed  esigenze  militari  in
          relazione alla circolazione stradale) - 1. (Omissis). 
              2.  Ente  proprietario  e'   considerato   il   comando
          interregionale. 
              3. - 4. (Omissis). 
              5. Il  Comandante  interregionale,  in  relazione  alle
          strade  militari  di  cui  e'   proprietario   il   comando
          interregionale a cui e' preposto: 
                a) - h) (Omissis). 
              6.  Contro  i  provvedimenti  emessi   dal   comandante
          interregionale e' ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministro
          della difesa. 
              7. - 13. (Omissis).». 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  251  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 251. (Uso speciale e obbligatorio  dei  campi  di
          tiro a segno - Quota di iscrizione) - 1. - 2. (Omissis). 
              3. La quota annua per  l'iscrizione  obbligatoria  alle
          sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
          ai commi 1 e 2 e' stabilita  in  euro  11,56.  Con  decreto
          dirigenziale della competente struttura del Ministero della
          difesa, di concerto con  i  Ministeri  dell'interno,  della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, si provvede  ad  adeguare
          annualmente  detta  quota,  sulla  base  delle   variazioni
          percentuali del costo della  vita  quale  risulta  ai  fini
          delle rilevazioni ISTAT per  i  conti  economici  nazionali
          pubblicati a marzo  di  ogni  anno  nella  relazione  sulla
          situazione economica del Paese. Gli aumenti  decorrono  dal
          1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  254  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 254. (Vigilanza e conservazione)  -  1.  Le  zone
          monumentali di cui alla presente sezione sono  poste  sotto
          l'alta  sorveglianza   del   Ministero   della   difesa   -
          Commissariato generale  per  le  onoranze  ai  Caduti-  che
          provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione,
          alla intangibilita' dei monumenti e delle opere  di  guerra
          in  esse  esistenti  e  alla  manutenzione   delle   strade
          d'accesso. 
              2. Il Ministero della difesa -  Commissariato  generale
          per le onoranze ai  Caduti  provvede  a  far  erigere  e  a
          mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra
          - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle  quali  non
          e' stato collocato un particolare ricordo.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art.  266  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 266.  (Organi  e  uffici)  -  1.  Il  Commissario
          generale per le  onoranze  ai  Caduti,  nel  presente  capo
          denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla
          diretta dipendenza del Ministro della difesa. 
              2. - 3. (Omissis). 
              4.   Alle   dipendenze   del   Commissario   opera   il
          Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.». 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  267  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 267. (Competenze) - 1. - 4. (Omissis). 
              5. I progetti tecnici  delle  opere  da  eseguirsi  nei
          cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati,  di
          regola, a cura del Commissariato generale per  le  onoranze
          ai Caduti.». 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  280  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 280. (Alloggi ASGC) - 1. (Omissis). 
              2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi
          militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai  comandi
          di  regione  aerea,  secondo  le  direttive  impartite   al
          riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 
              3 - 5 (Omissis).». 
              Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  322  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 322. (Comitato misto paritetico - Programmi delle
          installazioni militari) - 1. - 8. Omissis. 
              9. Il Comitato si riunisce a richiesta  del  Comandante
          militare territoriale o  del  Comandante  marittimo  o  del
          Comandante di regione aerea o del Presidente della regione;
          presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato  in
          grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale  meno
          elevato in grado o meno anziano. 
              10.-14. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  323  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   323.   (Procedimento   di   imposizione   delle
          limitazioni) - 1. Il Comandante militare territoriale o  il
          Comandante marittimo o il Comandante di regione  aerea,  se
          l'opera  e',  rispettivamente,  dell'Esercito  italiano   o
          interforze,  della  Marina  militare   o   dell'Aeronautica
          militare,  predispone  il  progetto  di  imposizione  delle
          limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei  programmi  di
          cui all'art. 322, corredandolo di un  preventivo  di  spesa
          relativo agli indennizzi. 
              2. Nel  presente  capo,  l'espressione  «il  Comandante
          territoriale» si intende riferita  al  Comandante  militare
          territoriale, al Comandante marittimo o  al  Comandante  di
          regione   aerea,   se    l'opera    e',    rispettivamente,
          dell'Esercito italiano o interforze, della Marina  militare
          o dell'Aeronautica militare. 
              3. - 5. (Omissis).». 
              Si riporta il testo  dei  commi  1,  lettera  b),  e  2
          dell'art. 534 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 534. (Attivita'  negoziale  del  Ministero  della
          difesa. Rinvio)  -  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          presente titolo: 
              a) (Omissis); 
              b) ai contratti del Ministero della difesa  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, diversi da quelli  di  cui  al
          comma 2, si applicano  il  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori,  servizi  e  forniture,  e  le  relative
          disposizioni attuative di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi
          dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti; 
              c) - d) (Omissis). 
              2. Ai contratti del Ministero della difesa  relativi  a
          lavori, servizi e forniture  ricadenti  nell'oggetto  della
          direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.  208,  e  le
          relative disposizioni  attuative  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.  49,  emanate
          ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto. ». 
              Si riporta il testo dell'art. 556  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  556.   (Spese   di   funzionamento   di   organi
          consultivi) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'  art.
          1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa
          complessiva degli organismi di cui agli articoli 24,  comma
          1,  lettera  a)  e  24-bis,  ivi  compresi  gli  oneri   di
          funzionamento, e' ridotta del trenta per cento  rispetto  a
          quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. 
              2. E' fatto salvo quanto disposto  dagli  articoli  61,
          comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e  12,  comma  20,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». 
              L'art. 557 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, abrogato dal  presente  decreto,  recava:  "Spese  di
          funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del
          personale militare volontario femminile nelle Forze  armate
          e nel Corpo della Guardia di finanza.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  567  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 567. (Stanziamenti e gestione  dei  fondi  per  i
          sepolcreti di guerra e sacrari equiparati) -  1.  Le  spese
          per l'attuazione dei compiti di  cui  all'  art.  267,  ivi
          comprese   tutte   quelle   connesse   con   le   attivita'
          istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi
          e dei compiti attribuiti al Commissariato generale  per  le
          onoranze ai Caduti, gravano sui fondi stanziati su apposito
          capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          difesa. 
              2. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1408  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1408. (Cessazione dall'Ordine) - 1. (Omissis). 
              2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie
          e della croce di guerra al valor militare  contenute  nella
          sezione II  del  presente  capo,  sono  estese,  in  quanto
          applicabili, ai  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia,
          sostituito il parere del  Consiglio  dell'Ordine  a  quello
          previsto dall'art. 1426.». 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1426  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1426. (Pareri) - 1. Le proposte di perdita  delle
          ricompense al valore, nei casi di cui all' art. 1425,  sono
          formulate dal Ministro competente, sentito il Capo di stato
          maggiore della difesa per il personale delle Forze  armate,
          ovvero il Comandante generale del Corpo  della  Guardia  di
          finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.». 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1431  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1431. (Nuovi atti di valore) - 1. Possono  essere
          attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti  di
          valore, compiuti da chi  e'  incorso  nella  perdita  delle
          decorazioni di cui  all'  art.  1425  o  delle  distinzioni
          onorifiche di guerra, o che e' stato  ritenuto  incapace  a
          conseguirle, gli stessi effetti  della  riabilitazione,  su
          proposta  o  con  provvedimento  del  Ministro  competente,
          sentito il Capo di  Stato  maggiore  della  difesa  per  il
          personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale
          del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti  al
          medesimo Corpo.». 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  1448  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1448. (Opposizione) 
              1. E' ammessa opposizione da  parte  degli  interessati
          avverso le decisioni  relative  a  proposte  di  ricompense
          previste dalla presente sezione. 
              2. L'opposizione deve  essere  presentata  al  Ministro
          della difesa entro due anni  dalla  data  di  pubblicazione
          della   concessione    o    della    comunicazione    fatta
          all'interessato nel caso di decisione negativa. 
              3. Sull'opposizione di cui  al  comma  2,  il  Ministro
          della difesa decide in via definitiva,  previo  parere  del
          rispettivo Capo di stato maggiore di  Forza  armata  o  del
          Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  si
          esprimono secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  86  del
          regolamento.». 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1494  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1494. (Disposizioni particolari) - 1. Fatto salvo
          il divieto di  adibire  al  lavoro  le  donne  nei  periodi
          previsti dagli articoli 16  e  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante  il  periodo  di
          gravidanza e fino a  sette  mesi  successivi  al  parto  il
          personale militare femminile non  puo'  svolgere  incarichi
          pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da
          decreti adottati dal  Ministro  della  difesa,  sentito  il
          Consiglio  interforze  sulla  prospettiva  di  genere,   di
          concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e per le pari opportunita' per il  personale  delle
          Forze armate, nonche' con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti  per  il  personale  delle  capitanerie  di
          porto, e dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e per le pari opportunita'  per  il  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza. 
              2. - 5. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2266  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2266.  (Attivita'  connesse  con  la  sospensione
          della leva obbligatoria) - 1. Fatte salve le  decisioni  di
          competenza   dell'autorita'   giudiziaria,    durante    la
          sospensione della leva obbligatoria  per  gli  appartenenti
          alle classi 1985 e  precedenti,  i  comandi  interregionale
          territorialmente competenti, i  comandi  militari  Esercito
          italiano, ovvero gli altri organismi di cui all' art. 1930,
          comma 3, su istanza degli interessati: 
                a) - e) (Omissis).».