Art. 10 Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono soppresse; b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole: «l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177»; c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»; d) all'articolo 33, al comma 1: 1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato generale»; 2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»; 3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»; e) all'articolo 95, comma 3: 1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «per il territorio»; 2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»; f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e' custodita nell'Ufficio del Comandante generale»; g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»; h) all'articolo 132: 1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comandi marittimi»; 2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»; i) all'articolo 150: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica»; 1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al volo», sono inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»; l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «e' presidente della commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti: «esprime in maniera motivata il». 2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «interregionale»; b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei» sono soppresse; c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono soppresse; d) all'articolo 266: 1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»; g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»; h) all'articolo 323: 1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o il Comandante marittimo»; 2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti: «, al Comandante marittimo». 3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 534: 1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»; b) all'articolo 556: 1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; c) l'articolo 557 e' abrogato; d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse. 4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426»; b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente: «Art. 1418 Parere in materia di ricompense al valor militare 1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.»; c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente: «Art. 1445 Ricompense al valore o al merito di Forza armata 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento. 2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.»; f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento.»; g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,». 5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare» sono sostituite dalla seguente: «interregionale».
Note all'art. 10: Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 11. (Attribuzioni in materia di armamenti) - 1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione.» Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis), n. 2), dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici) - 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) - c) (Omissis).; c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente: 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato; 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita', anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 31. (Comandi regione militare interforze) - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 33. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.) - 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all' art. 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa. 2 - 3 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 95. (Bande musicali) - 1. - 2. (Omissis). 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del Comando per il territorio, quella dell'Esercito italiano; b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare; c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare; d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri. 4. - 6. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 97 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 97. (Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari) - 1. - 2. Omissis. 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri e' custodita nell'Ufficio del Comandante generale. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale. ». Si riporta il testo del comma 1, lettera d) dell'art. 119 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali; c) comandare le forze navali comunque costituite; d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) - m) (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2, lettera a), numero 4) e 3 dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 132. (Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto) - 1. (Omissis). 2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicurare la difesa dello Stato mediante: 1) la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare; 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera; 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare; 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega dei Comandi marittimi; 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali; 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio; b) - c) Omissis. 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi marittimi competenti per territorio. ». Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettera a) dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 150. (Corpo sanitario aeronautico) - 1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese: a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) - c) Omissis. 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) degli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; c) di magazzini e stabilimenti vari. 3. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 165. (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego) - 1. - 3. (Omisssis). 4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri. 5. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 237 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 237. (Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale) - 1. (Omissis). 2. Ente proprietario e' considerato il comando interregionale. 3. - 4. (Omissis). 5. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui e' proprietario il comando interregionale a cui e' preposto: a) - h) (Omissis). 6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. 7. - 13. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 251 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 251. (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione) - 1. - 2. (Omissis). 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 254 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 254. (Vigilanza e conservazione) - 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti- che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.». Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 266 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 266. (Organi e uffici) - 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, nel presente capo denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. - 3. (Omissis). 4. Alle dipendenze del Commissario opera il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 267. (Competenze) - 1. - 4. (Omissis). 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 280. (Alloggi ASGC) - 1. (Omissis). 2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. 3 - 5 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 322 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 322. (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari) - 1. - 8. Omissis. 9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale o del Comandante marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. 10.-14. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 323 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 323. (Procedimento di imposizione delle limitazioni) - 1. Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'art. 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione «il Comandante territoriale» si intende riferita al Comandante militare territoriale, al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. - 5. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 534 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 534. (Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio) - 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) (Omissis); b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti; c) - d) (Omissis). 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto. ». Si riporta il testo dell'art. 556 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 556. (Spese di funzionamento di organi consultivi) - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. 2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». L'art. 557 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, abrogato dal presente decreto, recava: "Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 567 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 567. (Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati) - 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all' art. 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1408 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1408. (Cessazione dall'Ordine) - 1. (Omissis). 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'art. 1426.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1426 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1426. (Pareri) - 1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' art. 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1431 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1431. (Nuovi atti di valore) - 1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' art. 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1448 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1448. (Opposizione) 1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione. 2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. 3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui all'art. 86 del regolamento.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1494 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1494. (Disposizioni particolari) - 1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. - 5. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2266 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2266. (Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria) - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionale territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all' art. 1930, comma 3, su istanza degli interessati: a) - e) (Omissis).».