Art. 11 
 
Disposizioni transitorie attuative dei programmi  di  soppressione  e
  riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano,  della  Marina
  militare   e   dell'Aeronautica   militare   e   disposizioni    di
  coordinamento e finali 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente: 
 
                        «Art. 2188-quinquies 
 
 
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di  revisione  dello
                    strumento militare nazionale 
 
  1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione  dei
provvedimenti di soppressione, ovvero  di  riconfigurazione  previsti
dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e  2188-quater,  promuove  incontri
con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  per  i  casi  di
reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i  criteri  e
le procedure fissati dal vigente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei  limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione  di  programmi
di riconversione professionale. 
  2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza  pubblica,  attraverso
le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa
svolge le funzioni  di  direzione  e  monitoraggio  del  processo  di
attuazione dei provvedimenti di soppressione  e  di  riconfigurazioni
previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater)  nonche',
in caso di comprovate  e  sopravvenute  necessita',  quelle  connesse
all'individuazione  e  all'attuazione  di   eventuali   provvedimenti
correttivi  al  programma  di  contrazione  strutturale  in  modo  da
assicurare,  in  ogni  caso,  gli  obiettivi  di  riduzione   fissati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244. 
  4. Nell'ambito  della  relazione  annuale  al  Parlamento  prevista
dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento  del  programma
di  soppressioni  e  riorganizzazioni  delle  strutture  militari  di
vertice,   operative,   logistiche,   territoriali,    formative    e
infrastrutturali,  di  cui  agli  articoli   2188-bis,   2188-ter   e
2188-quater, il Ministro della difesa  da'  evidenza,  a  consuntivo,
tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli  anni
precedenti, degli effettivi  risultati  conseguiti  sul  piano  delle
riduzioni della spesa, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
  5. Con cadenza annuale, presso  il  Ministero  della  difesa,  sono
svolti incontri, per le  materie  di  competenza,  con  il  Consiglio
centrale di rappresentanza militare  e  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative sullo stato di attuazione del programma di  revisione
dello strumento militare nazionale.». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Ministero  esercita  in  particolare  le  funzioni  e  i
compiti di cui all'articolo 15 del codice  dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 17,  comma  4,  le  parole:  «,  del  Consigliere
giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti:
«e del Consigliere giuridico»; 
    c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le  seguenti  parole:
«al Consigliere militare,». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                              Letta,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 
 
                              Mauro, Ministro della difesa 
 
                              D'Alia,  Ministro   per   la   pubblica
                              amministrazione e la semplificazione 
 
                              Saccomanni,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Lorenzin, Ministro della salute 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  agosto  1999,  n.
          203, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20. (Attribuzioni) 
              1.  Al  ministero  della  difesa  sono  attribuite   le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          difesa e sicurezza militare dello Stato, politica  militare
          e  partecipazione  a  missioni  a  supporto   della   pace,
          partecipazione  ad  organismi  internazionali  di  settore,
          pianificazione generale e operativa delle  forze  armate  e
          interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
          interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti di cui  all'art.  15  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66.». 
              Si riporta il testo degli articoli  14,  comma  6,  17,
          comma 4 e 19, comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  (Testo  unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, a norma dell'art.  14  della  legge  28  novembre
          2005, n. 246), che e' pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010,  n.  140,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14. (Uffici di diretta collaborazione) 
              1. Gli uffici di diretta collaborazione  esercitano  le
          competenze di supporto  del  Ministro  e  di  raccordo  fra
          questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.
          Essi  collaborano  alla  definizione  degli   obiettivi   e
          all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla
          relativa  valutazione  e   alle   connesse   attivita'   di
          comunicazione, con particolare riguardo  all'analisi  costi
          benefici, alla congruenza fra obiettivi e  risultati,  alla
          qualita' e all'impatto della regolamentazione. 
              2. Sono uffici di diretta collaborazione: 
              a) la segreteria del Ministro; 
              b) l'Ufficio di Gabinetto; 
              c) l'Ufficio legislativo; 
              d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
              e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Capo di Gabinetto collabora con il  Ministro  per
          lo     svolgimento     delle      funzioni      d'indirizzo
          politico-amministrativo e per la cura dei rapporti  con  le
          strutture degli Stati maggiori, del  Segretariato  generale
          della difesa  e  degli  enti  e  organismi  del  Ministero;
          assiste  il  Ministro  nelle  relazioni  con   gli   organi
          costituzionali e nelle  altre  attivita'  istituzionali  di
          interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici
          di  diretta  collaborazione,  dai  quali  e'  informato   e
          aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza,  al  fine
          di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di  supporto  al
          vertice  politico;  assolve  ai  compiti  di  supporto   al
          Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli
          dalla legge; d'intesa con  i  responsabili,  definisce,  ad
          eccezione  degli  uffici  di  cui   ai   commi   7   e   8,
          l'organizzazione   interna   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione e assegna ad  essi  il  relativo  personale;
          esercita  le  funzioni  di  comandante  di  corpo  per   il
          personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto,
          nonche' per il  personale  militare  impiegato  presso  gli
          altri  uffici  di  diretta  collaborazione,  salvo   quelli
          diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate
          in servizio permanente. 
              4. Il Ministro, allo scopo  di  essere  coadiuvato  nei
          rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi
          di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a
          lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla
          pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo  dei
          giornalisti. 
              5. Il Ministro puo' nominare un  Consigliere  giuridico
          con funzioni di  collaborazione,  consulenza  e  assistenza
          nell'esercizio delle sue funzioni e  iniziative  in  ambito
          giuridico e normativo adottate ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  nei  rapporti
          istituzionali.  Il  Consigliere  giuridico  e'  scelto  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,  avvocati
          dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra  docenti
          universitari e avvocati, in possesso di adeguata  capacita'
          ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
          legislativa e della produzione normativa. Se  nominato,  il
          Consigliere  giuridico,  per  lo  svolgimento   delle   sue
          funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa  con
          il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 
              6. (abrogato). 
              7.  La  segreteria  del  Ministro  opera  alle  dirette
          dipendenze del Ministro. 
              8. Le segreterie dei Sottosegretari  di  Stato  operano
          alle  dirette  dipendenze  dei  rispettivi  Sottosegretari,
          garantendo  il  necessario  raccordo  con  gli  uffici  del
          Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione;
          per lo svolgimento delle  funzioni  ad  essi  delegate  dal
          Ministro,  i   Sottosegretari   di   Stato   si   avvalgono
          dell'Ufficio  di  Gabinetto,  dell'Ufficio  legislativo   e
          dell'Ufficio del Consigliere diplomatico. " 
              «Art. 17. (Personale addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione) 
              1. Il contingente di personale degli uffici di  diretta
          collaborazione, di cui all'art. 14, comma  2,  lettere  a),
          b), c) e d), e' stabilito complessivamente in  145  unita'.
          Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati
          agli  uffici  di  diretta   collaborazione   i   dipendenti
          dell'amministrazione della difesa, ovvero altri  dipendenti
          pubblici, anche in posizione di aspettativa,  fuori  ruolo,
          comando  o  in  altre  analoghe  posizioni   previste   dai
          rispettivi ordinamenti,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  14,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
          limite  del  10  per   cento   del   predetto   contingente
          complessivo, collaboratori assunti con  contratto  a  tempo
          determinato, esperti e consulenti per  specifiche  aree  di
          attivita'   e   per    particolari    professionalita'    e
          specializzazioni, anche  con  incarichi  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto  del   criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'art.  14,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Per il personale estraneo all'Amministrazione  della
          difesa, l'assegnazione  o  il  rapporto  di  collaborazione
          cessa al termine  del  mandato  governativo  del  Ministro,
          ferma  restando  la  possibilita'  di  revoca   anticipata.
          Nell'ambito del  contingente  stabilito  dal  comma  1,  e'
          individuato, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non  generale
          non superiore a  nove,  con  funzioni  di  direzione  delle
          strutture in  cui  si  articolano  gli  uffici  di  diretta
          collaborazione, oltre all'incarico di livello  dirigenziale
          generale, di cui all'art. 15,  comma  2,  secondo  periodo,
          conferito ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3. Gli  incarichi  di  cui  al  comma  2  concorrono  a
          determinare   il   limite   degli   incarichi   conferibili
          dall'Amministrazione a norma dell' art.  1,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,  n.
          108, sono attribuiti, ai sensi dell' art.  19  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  se  di  livello
          dirigenziale non generale sono conferiti dal  Ministro,  su
          proposta dei titolari degli uffici di  cui  all'  art.  14;
          nell'ambito del medesimo contingente di  cui  al  comma  1,
          sono assegnati tredici colonnelli o generali di  brigata  e
          gradi corrispondenti in servizio permanente. 
              4. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio
          legislativo, dal Consigliere diplomatico,  dal  Capo  della
          segreteria del Ministro,  dal  Segretario  particolare  del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere
          giuridico si intendono aggiuntive rispetto  al  contingente
          di cui al comma 1; i predetti soggetti,  se  dirigenti  del
          ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell' art. 19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
              «Art. 19. (Trattamento economico) 
              1. Ai responsabili degli uffici di cui  all'  art.  14,
          comma 2, spetta un trattamento  economico  onnicomprensivo,
          determinato con le modalita' di cui all' art. 14, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Il trattamento economico  complessivo  del  Capo  di
          Gabinetto  e'  articolato  in  una  voce  retributiva   non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
          generale incaricati ai sensi dell' art.  19  comma  3,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti  incarichi  presso  il  Ministero;
          tale trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per  la
          differenza, il trattamento economico spettante. 
              3. Al Capo dell'Ufficio legislativo,  se  militare,  al
          Consigliere diplomatico, al Consigliere  giuridico,  a  tre
          Vice capo di Gabinetto,  spetta  un  trattamento  economico
          onnicomprensivo, articolato in  una  voce  retributiva  non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
          generale incaricati ai sensi dell' art. 19,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per
          i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
              4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare
          del  Ministro,  nonche'  ai  capi  delle   segreterie   dei
          Sottosegretari di Stato, o, in  alternativa,  ai  segretari
          particolari dei Sottosegretari di Stato,  qualora  nominati
          fra estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  spetta  un
          trattamento economico onnicomprensivo,  articolato  in  una
          voce retributiva non  superiore  alla  misura  massima  del
          trattamento economico fondamentale dei  dirigenti  preposti
          ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
          retribuzione di posizione, e in  un  emolumento  accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari
          di ufficio dirigenziale non generale del Ministero.  Per  i
          dipendenti pubblici tale trattamento, se  piu'  favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
              5. Al Portavoce del Ministro,  ove  nominato,  estraneo
          alla   pubblica   amministrazione,   e'   corrisposto    un
          trattamento  economico  onnicomprensivo  non  superiore   a
          quello fondamentale e  accessorio  previsto  dal  Contratto
          collettivo nazionale per i  giornalisti  con  qualifica  di
          redattore  capo,  mentre,  se  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista  dall'
          art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000,  n.  150;  tali
          trattamenti  non  possono   essere   superiori   a   quelli
          riconosciuti al personale di cui al comma 3. 
              6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4  dipendenti  da
          pubbliche amministrazioni, che optino per  il  mantenimento
          del  proprio  trattamento  economico  e'   corrisposto   un
          emolumento  accessorio  correlato  ai  compiti  di  diretta
          collaborazione di importo non superiore alla misura massima
          del trattamento  accessorio  spettante  rispettivamente  ai
          dirigenti generali con funzioni di coordinamento  di  altri
          dirigenti generali, ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali  e  ai  dirigenti  di  uffici   dirigenziali   non
          generali. 
              7. Per il personale appartenente alle Forze  armate,  i
          trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono  determinati,
          fermi restando i  limiti  ivi  indicati,  con  decreto  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. 
              8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2,  assegnati
          agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di
          funzioni  di  livello   dirigenziale   non   generale,   e'
          corrisposta  una  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche',  in
          attesa    di    specifica    disposizione     contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro su proposta  del  Capo
          di Gabinetto, di importo non  superiore  al  cinquanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilita'     connesse     all'incarico
          attribuito, della  specifica  qualificazione  professionale
          posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,  della
          qualita' della prestazione individuale." 
              9.  Ai  colonnelli  e  generali  di  brigata  e   gradi
          corrispondenti di cui all' art. 17, comma 3, assegnati agli
          uffici  di  diretta  collaborazione   e'   corrisposto   un
          emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          in un  importo  non  superiore  al  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti di  seconda  fascia  del  ruolo  dei
          dirigenti ai sensi del comma 8. 
              10.  Il  trattamento  economico   del   personale   con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  all'atto  del  conferimento   dell'incarico.   Al
          trattamento economico del  personale  di  cui  al  presente
          comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di
          bilancio preordinati allo scopo nello stato  di  previsione
          del Ministero della difesa. 
              11. Al personale non dirigenziale di cui agli art.  17,
          comma 1 e 18, comma 1, assegnato  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita',   degli
          obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  a  orari
          disagevoli eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria
          dalle disposizioni vigenti, e delle  conseguenti  ulteriori
          prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
          un'indennita'   accessoria   di   diretta   collaborazione,
          sostitutiva, per il personale civile, dei compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva,  per
          la  qualita'  della  prestazione  individuale  di  cui   ai
          contratti collettivi nazionali di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              12. Il personale beneficiario della indennita'  di  cui
          al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i
          responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma  2.  In
          attesa di specifica  disposizione  contrattuale,  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze.   Per   il   personale
          appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata
          con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.".