Art. 11 Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di coordinamento e finali 1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente: «Art. 2188-quinquies Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale 1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale. 2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonche', in caso di comprovate e sopravvenute necessita', quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa da' evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 17, comma 4, le parole: «, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti: «e del Consigliere giuridico»; c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «al Consigliere militare,». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Mauro, Ministro della difesa D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Attribuzioni) 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». Si riporta il testo degli articoli 14, comma 6, 17, comma 4 e 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. (Uffici di diretta collaborazione) 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. 4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. 5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 6. (abrogato). 7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. 8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico. " «Art. 17. (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 145 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell' art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all' art. 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." «Art. 19. (Trattamento economico) 1. Ai responsabili degli uffici di cui all' art. 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall' art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3. 6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. 7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale." 9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all' art. 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8. 10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa. 11. Al personale non dirigenziale di cui agli art. 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri. 12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".