Art. 4 
 
 
                  Attivita' di consulenza gratuita 
 
  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 984-bis 
 
 
                  Attivita' di consulenza gratuita 
 
  1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione
della peculiare funzione svolta e  della  specificita'  professionale
acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di  concorso
pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge  2
aprile 1979, n.  97,  che  abbiano  prestato  almeno  dieci  anni  di
servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito,
senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso
il Ministero della difesa ovvero  presso  gli  Stati  maggiori  delle
Forze armate o  dei  Comandi  generali  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare.  Acquisito  l'assenso   dell'interessato,   il
Ministro della  difesa  ovvero  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze richiedono agli organi di autogoverno  l'autorizzazione  allo
svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».