Art. 8 
 
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento  e
  formazione dei sottufficiali delle Forze armate 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 682: 
      1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite
le seguenti: «, comma 1»; 
      2) al comma 2, le parole «apposito corso di  qualificazione  di
durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»; 
    b) all'articolo 760: 
      1) al comma 1, le parole «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e b)»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle  esigenze  delle  Forze  armate,  per  il
personale vincitore del concorso di cui all'articolo  679,  comma  1,
lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di  cui  al
comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non  inferiore
a sei mesi.»; 
      3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Il  personale  vincitore  del  concorso  interno  per   il
reclutamento dei  marescialli  di  cui  all'articolo  679,  comma  1,
lettera b), che frequenta il corso di cui al  comma  1  del  presente
articolo , al superamento degli esami e' nominato, sulla  base  della
stessa graduatoria di merito del personale di cui  all'articolo  679,
comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente  in  servizio
permanente, con decorrenza dal giorno successivo  alla  data  in  cui
hanno avuto termine gli esami finali.»; 
      4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono  inserite  le
seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui  al  comma
1-bis,»; 
    c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi
alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata
di un anno, regolato dall'ordinamento della  Scuola  marescialli,  al
termine del  quale  l'anzianita'  relativa  viene  rideterminata  con
decreto ministeriale sulla base della graduatoria  stabilita  secondo
le modalita' previste dal regolamento. 
  3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento
non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo
dei pari grado avente la stessa anzianita',  secondo  l'ordine  della
graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita'  relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con  ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con  determinazione  ministeriale
ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita'  relativa  che  a
essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»; 
    d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la  parola  «nove»  e'
sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»; 
    e) all'articolo 1077: 
      1) al comma 1, dopo  la  parola  «decesso»,  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
      2) al comma 2, dopo la  parola  «deceduto»,  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dal giorno precedente  alla  data  di  rinuncia  al
transito nell'impiego civile,  di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
lettera m-bis)»; 
    f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per il  personale  nocchieri  di  porto  appartenente  alle
specialita'  furieri  contabili  ovvero  operatori,  le  attribuzioni
specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente,  presso
i  servizi  amministrativi  e   logistici   e   presso   le   sezioni
amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»; 
    g) all'articolo 1280: 
      1) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 3 anni;»; 
      2) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
      3) al comma 4,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: un anno; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»; 
    h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due  volte»,  sono
inserite le seguenti: «,  elevate  a  quattro  esclusivamente  per  i
sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui
abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative
graduatorie di merito»; 
    i) all'articolo 1287: 
      1) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
      2) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 5 anni;». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  682  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 682. Alimentazione dei ruoli dei marescialli - 1.
          Il  personale  del  ruolo  dei  marescialli   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          reclutato  tramite  concorso  pubblico  contrae  una  ferma
          biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
          formazione previsto all'articolo 760, comma 1. 
              2. Il personale reclutato tramite concorso  interno  e'
          immesso in ruolo al superamento di uno dei  corsi  previsti
          dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis. 
              3. I posti di cui all'articolo 679,  comma  1,  lettera
          b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti
          in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del
          medesimo articolo. 
              4. Ai concorsi di  cui  all'  articolo  679,  comma  1,
          lettera a), possono partecipare: 
              a) i giovani che: 
              1) sono riconosciuti in possesso della  idoneita'  agli
          incarichi, specializzazioni,  categorie  e  specialita'  di
          assegnazione; 
              2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'.  Per  coloro
          che hanno gia' prestato servizio  militare  obbligatorio  o
          volontario  il  limite  massimo  e'  elevato  a  28   anni,
          qualunque grado rivestono; 
              3) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso; 
              b)  gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o  i
          militari di leva in servizio che, alla  data  prevista  dal
          bando: 
              1) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso; 
              2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 
              3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi
          della  consegna  nell'ultimo  biennio  o  nel  periodo   di
          servizio prestato se inferiore a due anni; 
              4) sono in possesso della  qualifica  non  inferiore  a
          «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
          o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 
              5. Ai  concorsi  di  cui  all'articolo  679,  comma  1,
          lettera b), possono partecipare: 
              a) nel limite del 10 per cento dei  posti  disponibili,
          gli appartenenti al  ruolo  dei  sergenti,  che  alla  data
          prevista nel bando di concorso: 
              1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 
              2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in  servizio
          permanente la qualifica di almeno «superiore alla media»  o
          giudizio corrispondente; 
              3) non hanno riportato la sanzione  disciplinare  della
          consegna di rigore nell'ultimo biennio; 
              b) nel limite del 20 per cento dei  posti  disponibili,
          gli  appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  in   servizio
          permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 
              1) hanno compiuto 7 anni  di  servizio  di  cui  almeno
          quattro in servizio permanente; 
              2) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito il concorso. 
              6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di  cui  ai
          commi 4 e 5, compresa la definizione  dei  titoli  e  delle
          prove, la loro valutazione, la nomina delle  commissioni  e
          la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito
          decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  760  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 760. Svolgimento dei corsi e nomina nel  grado  -
          1. Il personale vincitore del concorso di cui  all'articolo
          679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a  frequentare  un
          corso di  formazione  e  di  specializzazione,  nonche'  il
          tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni,
          presso  ciascuna  Forza   armata,   avuto   riguardo   alle
          assegnazioni, agli incarichi, alle  specializzazioni,  alle
          categorie e specialita', alle esigenze specifiche di  Forza
          armata,  al  risultato  della  selezione   psico-fisica   e
          attitudinale,  nonche'  alle  preferenze   espresse   dagli
          arruolati;  al  termine  del  periodo   di   formazione   e
          istruzione nonche' dei periodi di tirocinio  complementare,
          gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti  d'ufficio
          per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 
              1-bis. In relazione alle esigenze delle  Forze  armate,
          per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo
          679,  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere  previsto,   in
          alternativa al corso  di  cui  al  comma  1,  un  corso  di
          qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi. 
              2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base
          della  graduatoria   di   merito,   marescialli   e   gradi
          corrispondenti in servizio permanente, con  decorrenza  dal
          giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine  gli
          esami  finali;  gli  allievi  non  idonei  possono   essere
          trattenuti a domanda per sostenere per una  sola  volta  il
          primo esame utile. 
              3. Agli allievi si applicano le  disposizioni  previste
          dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 
              4.  Gli  allievi  impediti  da  infermita'   temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali  o  per  altra  comprovata  causa  di   forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione nel servizio permanente.  Essi  proseguono  il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive e, se le predette cause  non
          comportano proscioglimento dalla ferma, sono  ammessi  alla
          prima sessione di esami  utili.  Coloro  che  superano  gli
          esami sono promossi e immessi nel servizio  permanente  con
          la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con  i  quali
          sarebbero stati valutati in assenza delle cause  impeditive
          di cui sopra e con l'anzianita'  relativa  determinata  dal
          posto che avrebbero occupato,  in  relazione  al  punteggio
          globale ottenuto, nella  graduatoria  di  merito  dei  pari
          grado medesimi. 
              4-bis. Il personale vincitore del concorso interno  per
          il reclutamento dei marescialli di  cui  all'articolo  679,
          comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma
          1 del presente articolo,  al  superamento  degli  esami  e'
          nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del
          personale di cui all'articolo 679,  comma  1,  lettera  a),
          maresciallo o grado corrispondente in servizio  permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto termine gli esami finali. 
              5. Il personale vincitore del concorso interno  per  il
          reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma
          1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione  di
          cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo  dei  marescialli
          con il grado di  maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data  di  nomina
          dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso,  di  cui  al
          comma 1, concluso nell'anno.». 
              - Il testo dell'articolo 771 del decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera  c),  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 771. Nomina a maresciallo - 1. Agli effetti della
          nomina  a  maresciallo,  che  si   consegue   con   decreto
          ministeriale, gli allievi  che  hanno  superato  gli  esami
          finali relativi ai corsi di cui agli articoli  766  e  767,
          sono iscritti in ruolo secondo l'ordine  delle  graduatoria
          di fine corso  determinato  dal  punto  di  classificazione
          riportato  da  ciascuno  di  essi,  in   conformita'   alle
          disposizioni contenute nel regolamento. 
              2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del  corso
          di cui all'articolo  766,  che  hanno  superato  gli  esami
          finali al termine  del  secondo  anno,  ha  decorrenza  dal
          giorno  successivo  alla  data  in  cui  si  concludono  le
          previste sessioni di idoneita'. 
              3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del  corso
          di cui all'articolo 767, che hanno superato  gli  esami  di
          fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo  alla  data
          di conclusione del corso. La data  di  nomina  e'  comunque
          successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi
          all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria  del  corso  di
          cui all' articolo 766, concluso nell'anno. 
              3-bis. I frequentatori che superano il  corso  biennale
          sono ammessi alla  frequenza  di  un  successivo  corso  di
          perfezionamento  della  durata   di   un   anno,   regolato
          dall'ordinamento della Scuola marescialli, al  termine  del
          quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto
          ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo
          le modalita' previste dal regolamento. 
              3-ter. I frequentatori che non  superano  il  corso  di
          perfezionamento  non  sono  ammessi  a  ripeterlo  e   sono
          iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari  grado  avente  la
          stessa  anzianita',  secondo  l'ordine  della   graduatoria
          valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa.  I
          frequentatori che superano il corso di perfezionamento  con
          ritardo   per   motivi   di   servizio   riconosciuti   con
          determinazione ministeriale ovvero per  motivi  di  salute,
          ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata
          se avessero superato il corso al loro turno. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1047  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  1047.  Commissioni  permanenti  -  1.   Per   la
          valutazione ai fini  dell'avanzamento  ad  anzianita'  e  a
          scelta del personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli,
          ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio
          permanente, e per la compilazione dei relativi  quadri,  e'
          istituita una commissione permanente presso ciascuna  Forza
          armata. 
              2.  Per  ciascuna  commissione  sono  nominati   membri
          supplenti. 
              3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono
          costituite come segue: 
              a) presidente: un ufficiale generale; 
              b) membri ordinari: in numero non superiore  a  tredici
          ufficiali superiori, dei quali il piu'  anziano  assume  il
          ruolo  di  vicepresidente  e  il  meno  anziano  quello  di
          segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo
          o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo  scelto  o
          gradi    corrispondenti    della    Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare, che risulti il piu' anziano  del
          ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del
          1° gennaio dell'anno considerato  e  che  possa  far  parte
          della commissione almeno per l'intero anno solare. 
              4.  Per  l'Arma  dei  carabinieri  la  commissione   di
          avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: 
              a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e'
          disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata  in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e'   funzionalmente
          attribuito a generale di divisione; 
              b) membri  ordinari:  sette  ufficiali  superiori,  dei
          quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente  e
          il meno  anziano  quello  di  segretario;  tre  marescialli
          aiutanti o un brigadiere capo ovvero un  appuntato  scelto,
          rispettivamente se si tratta di  valutazione  di  personale
          del ruolo  ispettori,  sovrintendenti  ovvero  appuntati  e
          carabinieri, che possano far parte della commissione almeno
          per  l'intero  anno  solare,  a  cui  si   riferiscono   le
          valutazioni da effettuare. 
              5. Il  giudizio  di  idoneita'  per  l'avanzamento  dei
          militari di  truppa,  che  comporta  la  valutazione  delle
          qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti  da
          svolgere nel grado superiore, e in relazione alle  esigenze
          di  quegli  incarichi  nel  reparto,  e'  espresso  da  una
          apposita commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o
          reparto d'impiego, composta da almeno tre  membri  nominati
          dal  comandante  di  corpo.  Per  la  partecipazione   alla
          commissione non e' prevista  la  corresponsione  di  alcuna
          indennita' o compenso ne' rimborso spese. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1077  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1077. Promozione o conferimento di  qualifica  in
          particolari condizioni dei sottufficiali e dei  graduati  -
          1. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,
          degli ispettori, dei sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei
          volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto
          nel quadro di avanzamento e  non  promosso,  che  non  puo'
          essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai  limiti
          di eta'  o  perche'  divenuto  permanentemente  inabile  al
          servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso  al
          grado  superiore  del  ruolo  di  appartenenza  dal  giorno
          precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o
          del giudizio di permanente inabilita' o del decesso  ovvero
          dal giorno precedente alla data  di  rinuncia  al  transito
          nell'impiego civile, di  cui  all'articolo  923,  comma  1,
          lettera m-bis). 
              2. Con le stesse modalita'  la  promozione  di  cui  al
          comma 1 e' conferita,  previo  giudizio  di  idoneita',  al
          personale  appartenente  ai  predetti  ruoli  che,   avendo
          maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di
          valutazione per l'avanzamento,  non  puo'  esservi  incluso
          perche'  divenuto  permanentemente  inabile   al   servizio
          incondizionato ovvero perche' deceduto  ovvero  dal  giorno
          precedente alla data di rinuncia al  transito  nell'impiego
          civile, di cui all'articolo 923, comma 1,  lettera  m-bis),
          nonche' al personale che,  incluso  in  aliquota,  venga  a
          trovarsi  nelle  stesse   condizioni   anteriormente   alla
          iscrizione nei quadri di avanzamento. 
              3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato
          la prescritta anzianita', non possono essere  valutati  per
          l'avanzamento perche' divenuti permanentemente  inabili  al
          servizio  militare  incondizionato  o  perche'  deceduti  o
          raggiunti  dai  limiti  d'eta',  sono  promossi  al   grado
          superiore dal  giorno  precedente  alle  intervenute  cause
          impeditive, sentito il parere della commissione permanente. 
              3-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  si
          applicano  anche  per  l'attribuzione  della  qualifica  di
          luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante
          sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1275  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  1275.  Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei sottufficiali della  Marina  militare  1.
          Per la Marina militare e' esentato dal compiere il  periodo
          minimo di imbarco  o  in  reparti  operativi  il  personale
          appartenente alla categoria  ovvero  alla  specializzazione
          dei  musicanti,  dei  conduttori  di  automezzi   e   degli
          istruttori marinareschi educatori fisici. 
              2.  Ai  fini  dell'avanzamento  e'   considerato   come
          imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o  in
          riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di
          volo o presso gli eliporti o gli  aeroporti  e  quello  che
          frequenta  corsi  di  istruzione   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 
              3. I sottufficiali della Marina  militare  sbarcati  da
          una  nave  della  Marina  militare  all'estero  per   brevi
          missioni, per il computo del periodo di imbarco  necessario
          per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto  il
          tempo della missione; in caso di missione prolungata e'  in
          facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 
              4. Per determinate  specialita'  o  gradi  di  esse  il
          Ministro della difesa, sentito il parere  delle  competenti
          commissioni di avanzamento, puo' con suo  decreto  disporre
          l'esonero dall'obbligo del  periodo  minimo  d'imbarco  per
          l'avanzamento, ovvero la riduzione  della  sua  durata,  in
          relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita'
          oppure alla possibilita' di  assegnare  personale  a  bordo
          delle navi. 
              5. I sottufficiali abilitati < < montatori  artificieri
          >  >  sono  esentati  dagli  obblighi   connessi   con   le
          particolari condizioni  per  l'avanzamento  prescritte  dal
          presente codice. 
              6. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni
          specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,
          con  la  permanenza  in  incarico  di  comando   o   presso
          componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei,  sezioni
          elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN,  VTS/PAC,  stazioni
          COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al  tempo  necessario
          per il compimento del periodo richiesto. 
              6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente
          alle specialita' furieri  contabili  ovvero  operatori,  le
          attribuzioni specifiche possono essere  soddisfatte  anche,
          rispettivamente,  presso   i   servizi   amministrativi   e
          logistici e presso le sezioni amministrative ovvero  presso
          i servizi operativi del Corpo. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1280  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1280. Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei marescialli della Marina militare - 1. Oltre  a  quanto
          disposto dall'articolo 1137, ai  marescialli  della  Marina
          militare si applicano anche i seguenti commi. 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          capo di  2^  classe  a  capo  di  1^  classe  della  Marina
          militare, in  relazione  alla  categoria  o  specialita'  o
          specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 3 anni; 
              d)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 6 anni. 
              3. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          capo  di  1^  classe  a  primo  maresciallo  della   Marina
          militare, in  relazione  alla  categoria  o  specialita'  o
          specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 4 anni; 
              d) nocchieri di porto: 3 anni; 
              e)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 7 anni. 
              4. I periodi minimi di imbarco per i primi  marescialli
          della  Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o
          specialita' o specializzazione di appartenenza, sono  cosi'
          determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: un anno; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: un anno; 
              c) nocchieri di porto: 3 anni da  titolare  di  ufficio
          minore o sezione staccata; 
              d)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: un anno. 
              4-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d),  i  relativi
          periodi minimi indicati  possono  essere  svolti  anche  in
          reparti operativi. 
              5. I periodi indicati si  intendono  comprensivi  degli
          anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati  nei
          gradi precedenti, a eccezione dei periodi  indicati  per  i
          primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1282  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1282. Avanzamento al grado di primo maresciallo -
          1. Il numero  di  promozioni  annuali  al  grado  di  primo
          maresciallo  e  corrispondenti   e'   pari   alle   vacanze
          determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al  31  dicembre
          di ogni anno. 
              2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
          per cento dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
          anno. 
              3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del  30
          per cento dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
          anno,  e'   riservato   ai   marescialli   capi   e   gradi
          corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria
          di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata
          a non piu' di due volte, elevate a  quattro  esclusivamente
          per  i  sottufficiali  che  siano  risultati,  in  tutti  i
          precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma  non
          utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 
              4. I posti di cui al comma 2 rimasti  scoperti  possono
          essere devoluti in aumento al numero dei posti  di  cui  al
          comma 3 e viceversa. 
              5. I marescialli capi e gradi corrispondenti  giudicati
          idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del
          concorso sono promossi al  grado  di  primo  maresciallo  e
          gradi  corrispondenti,  nell'ordine  della  graduatoria  di
          merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno  successivo
          a quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze.  I
          marescialli capi e gradi corrispondenti promossi  ai  sensi
          del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3. 
              6. Ai fini delle valutazioni di cui  al  comma  3  sono
          adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e
          le capacita' professionali posseduti. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1287  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1287. Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei sergenti della Marina militare  -  1.  Oltre  a  quanto
          disposto  dall'articolo  1137,  ai  sergenti  della  Marina
          militare si applicano anche i seguenti commi. 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
          categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
          sono cosi' determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 4 anni; 
              d) nocchieri di porto: 3 anni; 
              e)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 6 anni. 
              3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da  2°
          capo a 2° capo scelto della Marina militare,  in  relazione
          alla  categoria  o  specialita'   o   specializzazione   di
          appartenenza, sono cosi' determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 5 anni; 
              d) nocchieri di porto: 6 anni; 
              e)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 8 anni. 
              3-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 
              4. I periodi indicati si  intendono  comprensivi  degli
          anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati  nei
          gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ».