Art. 2 Punto di contatto 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi agli art. 9 e 9- bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 1.