Art. 17 
 
 
Disposizioni in materia di  trasporto  ferroviario  nelle  regioni  a
                          statuto speciale 
 
  1. Per favorire il completamento  del  passaggio  delle  competenze
relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato  e  la
Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo  fra  lo
Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11  novembre  2010
come recepito dall'articolo 1, comma 160,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia
dell'importo  di  13,4  milioni  di   euro,   nell'anno   2014,   per
corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014. 
  2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di  cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  non
sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e  comunque  il  trasferimento
delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di
non aggravare la posizione debitoria nei confronti  del  gestore  del
servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio,
garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo
che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico
della Regione Valle  d'Aosta  e'  escluso  dal  patto  di  stabilita'
interno nel limite di 9,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e  23
milioni annui a decorrere dal 2015. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 9,4 milioni di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n 307. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze   e'   altresi'
autorizzato, nelle more del trasferimento completo  delle  competenze
alle  Regioni  a  Statuto  Speciale  e  dei   servizi   indivisi,   a
corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita',
le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese. 
  5. Al fine di  consentire  l'avvio  dell'esecuzione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014,  non  e'  consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche  concorsuali,  nei
confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del  citato
decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di  cui  all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16,
comma  9,  del  citato  decreto-legge  n.  83   del   2012,   nonche'
all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
212, destinate alla Regione Campania.  I  pignoramenti  eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali
possono disporre delle somme per  le  finalita'  istituzionali  delle
societa' di cui al primo periodo.