Art. 12 
 
 
Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della
                          produzione netta 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di  cui  all'articolo  1,  norme  per  ridurre  le  incertezze  nella
determinazione del reddito e della produzione netta  e  per  favorire
l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti  in  Italia,
in applicazione delle raccomandazioni degli organismi  internazionali
e  dell'Unione  europea,  secondo  i  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di
redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del
realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del  regime  fiscale
previsto  per  le  procedure  concorsuali  anche  ai  nuovi  istituti
introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e  dalla  normativa
sul sovraindebitamento,  nonche'  alle  procedure  similari  previste
negli ordinamenti di altri Stati; 
    b)  revisione  della   disciplina   impositiva   riguardante   le
operazioni    transfrontaliere,    con    particolare     riferimento
all'individuazione della residenza fiscale, al regime di  imputazione
per  trasparenza  delle  societa'  controllate  estere  e  di  quelle
collegate, al regime di rimpatrio  dei  dividendi  provenienti  dagli
Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei
costi di transazione  commerciale  dei  soggetti  insediati  in  tali
Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere,  al
regime dei lavoratori all'estero e dei  lavoratori  transfrontalieri,
al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e  di
quelle di soggetti non residenti  insediate  in  Italia,  nonche'  al
regime di rilevanza delle perdite di societa'  del  gruppo  residenti
all'estero; 
    c) revisione dei  regimi  di  deducibilita'  degli  ammortamenti,
delle spese  generali,  degli  interessi  passivi  e  di  particolari
categorie di costi, salvaguardando  e  specificando  il  concetto  di
inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici; 
    d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della  disciplina
delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai
loro familiari, nonche' delle norme che regolano il  trattamento  dei
cespiti  in  occasione   dei   trasferimenti   di   proprieta',   con
l'obiettivo, da un lato, di  evitare  vantaggi  fiscali  dall'uso  di
schermi societari per utilizzo  personale  di  beni  aziendali  o  di
societa' di comodo e, dall'altro, di dare  continuita'  all'attivita'
produttiva in caso  di  trasferimento  della  proprieta',  anche  tra
familiari; 
    e) armonizzazione del regime di tassazione  degli  incrementi  di
valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso,
allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.