Art. 2 
 
 
                Revisione del catasto dei fabbricati 
 
  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui all'articolo  1,  una  revisione  della  disciplina  relativa  al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il  territorio
nazionale, attribuendo a  ciascuna  unita'  immobiliare  il  relativo
valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per  le
unita' immobiliari  urbane  censite  nel  catasto  dei  fabbricati  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  assicurare,  ai  sensi   della   legislazione   vigente,   il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di
comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui  territorio
sono  collocati  gli  immobili,  anche  al  fine  di  assoggettare  a
tassazione  gli  immobili  ancora   non   censiti,   assicurando   il
coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in  materia,  nonche'
con quanto disposto  dall'articolo  66,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni, e dall'articolo 14, comma  27,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; 
    b) prevedere strumenti, da porre  a  disposizione  dei  comuni  e
dell'Agenzia delle entrate, atti  a  facilitare  l'individuazione  e,
eventualmente, il corretto classamento degli immobili non  censiti  o
che non  rispettano  la  reale  consistenza  di  fatto,  la  relativa
destinazione d'uso ovvero  la  categoria  catastale  attribuita,  dei
terreni edificabili accatastati come agricoli, nonche' degli immobili
abusivi, individuando a tal  fine  specifici  incentivi  e  forme  di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di  accertamento  svolte
dai comuni in quest'ambito, nonche'  definendo  moduli  organizzativi
che facilitino la condivisione dei  dati  e  dei  documenti,  in  via
telematica, tra l'Agenzia delle entrate e  i  competenti  uffici  dei
comuni e la loro coerenza ai fini  dell'accatastamento  delle  unita'
immobiliari; 
    c) incentivare ulteriori sistemi di  restituzione  grafica  delle
mappe   catastali   basati   sulla   sovrapposizione   del    rilievo
areofotogrammetrico  all'elaborato  catastale  e  renderne  possibile
l'accesso al pubblico; 
    d) definire gli ambiti territoriali del  mercato  immobiliare  di
riferimento; 
    e) valorizzare e  stabilizzare  le  esperienze  di  decentramento
catastale  comunale  gia'  avviate  in  via  sperimentale,  affinche'
possano costituire modelli gestionali flessibili  e  adattabili  alle
specificita' dei diversi territori, nonche' semplificare le procedure
di esercizio delle funzioni catastali  decentrate,  ivi  comprese  le
procedure di regolarizzazione degli immobili di proprieta'  pubblica,
e le procedure di incasso e riversamento dei diritti  e  dei  tributi
speciali catastali; 
    f)  operare  con  riferimento  ai  rispettivi   valori   normali,
approssimati dai valori  medi  ordinari,  espressi  dal  mercato  nel
triennio  antecedente  l'anno  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo; 
    g)  rideterminare  le  definizioni   delle   destinazioni   d'uso
catastali, distinguendole in  ordinarie  e  speciali,  tenendo  conto
delle mutate condizioni economiche  e  sociali  e  delle  conseguenti
diverse utilizzazioni degli immobili; 
    h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario  secondo  i
seguenti parametri: 
      1)  per  le  unita'  immobiliari   a   destinazione   catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che: 
        1.1) utilizza il metro quadrato come unita'  di  consistenza,
specificando  i  criteri  di  calcolo  della  superficie  dell'unita'
immobiliare; 
        1.2) utilizza  funzioni  statistiche  atte  ad  esprimere  la
relazione  tra  il  valore  di  mercato,  la  localizzazione   e   le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale anche  all'interno  di  uno  stesso
comune; 
        1.3) qualora i valori non possano  essere  determinati  sulla
base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la
metodologia di cui al numero 2); 
      2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,
mediante un processo estimativo che: 
        2.1) opera sulla base di procedimenti di  stima  diretta  con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale; 
        2.2) qualora non sia possibile fare  riferimento  diretto  ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a
carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale,  per
gli immobili  per  i  quali  la  redditivita'  costituisce  l'aspetto
prevalente; 
    i)  determinare  la  rendita  media  ordinaria  per   le   unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle
medesime unita' di consistenza previste  per  la  determinazione  del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h): 
      1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione
tra  i  redditi  da  locazione   medi,   la   localizzazione   e   le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e  per  ciascun  ambito   territoriale,   qualora   sussistano   dati
consolidati nel mercato delle locazioni; 
      2) qualora non vi sia un consolidato mercato  delle  locazioni,
applica  ai  valori  patrimoniali  specifici  saggi  di  redditivita'
desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo; 
    l) prevedere  meccanismi  di  adeguamento  periodico  dei  valori
patrimoniali e delle rendite  delle  unita'  immobiliari  urbane,  in
relazione  alla  modificazione  delle  condizioni  del   mercato   di
riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; 
    m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse
storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo  10  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
adeguate riduzioni del valore patrimoniale  medio  ordinario  di  cui
alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui  alla  lettera
i) del presente comma, che  tengano  conto  dei  particolari  e  piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche'  del  complesso
dei  vincoli  legislativi  alla  destinazione,   all'utilizzo,   alla
circolazione giuridica e al restauro. 
  2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1,  lettera  h),  numero
1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessita' delle
variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie
statistiche riconosciute a livello scientifico. 
  3. Il Governo e' delegato, altresi',  ad  emanare,  con  i  decreti
legislativi di cui al comma 1, norme dirette a: 
    a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle  commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria  centrale,  anche
includendovi la validazione delle  funzioni  statistiche  di  cui  al
comma 1 e introducendo procedure deflative del  contenzioso,  nonche'
modificare la  loro  composizione,  anche  in  funzione  delle  nuove
competenze  attribuite,  assicurando   la   presenza   in   esse   di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate,  di  rappresentanti  degli
enti locali, i cui criteri di nomina sono  fissati  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  professionisti,  di
tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e  di  estimo
urbano e rurale, di esperti di  statistica  e  di  econometria  anche
indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare,  di
magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione  ordinaria
e a quella amministrativa,  nonche',  per  le  commissioni  censuarie
provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia  delle  entrate  e  i
comuni, con particolare riferimento  alla  raccolta  e  allo  scambio
delle   informazioni   necessarie   all'elaborazione    dei    valori
patrimoniali  e  delle   rendite,   introducendo   piani   operativi,
concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia,  che  prevedano
anche modalita' e  tempi  certi  di  attuazione  dei  piani  medesimi
nonche' al fine di  potenziare  e  semplificare  la  possibilita'  di
accesso da parte dei comuni, dei professionisti e  dei  cittadini  ai
dati  catastali   e   della   pubblicita'   immobiliare,   attraverso
l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilita' dei sistemi
informativi  pubblici  locali,  regionali  e  centrali   in   materia
catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui  alla  presente
lettera l'Agenzia delle entrate provvedera'  a  determinare,  in  via
provvisoria,  valori  e  rendite  che  esplicheranno  efficacia  sino
all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri
da definire e suddividere adeguatamente; 
    c) prevedere per  l'Agenzia  delle  entrate  la  possibilita'  di
impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello  Stato,  ai  fini  delle  rilevazioni,  tecnici
indicati  dagli  ordini  e  dai  collegi  professionali,  nonche'  di
utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti
direttamente dai contribuenti; 
    d) garantire, a livello nazionale  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate,  l'uniformita'  e  la  qualita'  dei  processi  e  il   loro
coordinamento e monitoraggio, nonche' la coerenza dei  valori  e  dei
redditi  rispetto  ai  dati  di   mercato   nei   rispettivi   ambiti
territoriali; 
    e) definire soluzioni  sostenibili  in  materia  di  ripartizione
delle  dotazioni  di  risorse  umane,  materiali  e  finanziarie  dei
soggetti che  esercitano  le  funzioni  catastali,  in  coerenza  con
l'attuazione del nuovo catasto; 
    f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione  tra  i
comuni   e   l'Agenzia   delle   entrate,   adeguati   strumenti   di
comunicazione, anche  collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per
portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio; 
    g) prevedere, al fine di garantire  la  massima  trasparenza  del
processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione  delle
funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di
cui al comma  1,  lettera  i),  numero  1),  e  delle  relative  note
metodologiche ed esplicative; 
    h) procedere alla ricognizione, al riordino,  alla  variazione  e
all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale
dei fabbricati, nonche'  alla  revisione  delle  sanzioni  tributarie
previste per la violazione di norme catastali; 
    i)  individuare,  a  conclusione  del  complessivo  processo   di
revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le
nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali; 
    l) garantire l'invarianza del gettito delle  singole  imposte  il
cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime
di  valori  patrimoniali  e   rendite,   a   tal   fine   prevedendo,
contestualmente  all'efficacia  impositiva  dei  nuovi   valori,   la
modifica  delle  relative  aliquote   impositive,   delle   eventuali
deduzioni,  detrazioni  o  franchigie,  finalizzate  ad  evitare   un
aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte
sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU),  prevedendo
anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel
caso   delle   detrazioni   relative   all'IMU,   delle    condizioni
socio-economiche e dell'ampiezza  e  della  composizione  del  nucleo
familiare,  come  rappresentate  nell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE), anche  alla  luce  dell'evoluzione  cui
sara'  soggetto  il  sistema  tributario  locale  fino   alla   piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo; 
    m)  prevedere  un  meccanismo  di  monitoraggio,  attraverso  una
relazione del Governo da  trasmettere  alle  Camere  entro  sei  mesi
dall'attribuzione dei  nuovi  valori  catastali,  nonche'  attraverso
successive relazioni, in merito agli effetti,  articolati  a  livello
comunale, del processo di revisione di cui al presente  articolo,  al
fine  di  verificare  l'invarianza  del  gettito  e   la   necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi correttivi; 
    n)  prevedere,  in  aggiunta  alle  necessarie  forme  di  tutela
giurisdizionale,  particolari  e   appropriate   misure   di   tutela
anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove
rendite,  anche  nella  forma  dell'autotutela  amministrativa,   con
obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla  presentazione  della
relativa istanza; 
    o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi  valori  ai
fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita' di distribuzione dei
trasferimenti perequativi attraverso i  fondi  di  riequilibrio  e  i
fondi perequativi della finanza comunale; 
    p)  prevedere  un  regime  fiscale  agevolato  che  incentivi  la
realizzazione di opere di adeguamento degli immobili  alla  normativa
in  materia  di  sicurezza  e  di   riqualificazione   energetica   e
architettonica; 
    q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici o da altri
eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano
conto  delle   condizioni   di   inagibilita'   o   inutilizzabilita'
determinate da tali eventi; 
    r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del
presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione  autonoma
e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per  gli  effetti
del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142; 
    s) riformare, d'intesa con  la  regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari. 
  4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  A
tal fine, per le attivita' previste dai medesimi commi 1 e  3  devono
prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalita'
esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  66  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  e  successive
          modificazioni   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
          59): 
              "Art. 66. Funzioni conferite agli enti locali. 
              1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59,  ai  comuni  le  funzioni
          relative: 
              a)   alla   conservazione,   alla   utilizzazione    ed
          all'aggiornamento degli  atti  catastali,  partecipando  al
          processo di determinazione  degli  estimi  catastali  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera
          h); 
              b).; 
              c) alla rilevazione dei consorzi di  bonifica  e  degli
          oneri consortili gravanti sugli immobili. 
              2.. (Omissis). ". 
              Si riporta il testo del comma 27 dell'articolo  14  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. - 26 (Omissis). 
              27. Ferme restando le funzioni di programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo  118  della   Costituzione,   sono   funzioni
          fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
              a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,
          gestione finanziaria e contabile e controllo; 
              b) organizzazione dei  servizi  pubblici  di  interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale; 
              c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute  allo
          Stato dalla normativa vigente; 
              d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito
          comunale  nonche'  la  partecipazione  alla  pianificazione
          territoriale di livello sovracomunale; 
              e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di
          protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
              f)  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di
          raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
          e la riscossione dei relativi tributi; 
              g) progettazione e  gestione  del  sistema  locale  dei
          servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
          cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   118,
          quarto comma, della Costituzione; 
              h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
          competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei
          servizi scolastici; 
              i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
              l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
          e compiti in  materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in
          materia  di  servizi   elettorali,   nell'esercizio   delle
          funzioni di competenza statale; 
              l-bis) i servizi in materia statistica. 
              28 - 33-quater (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              "Art. 10. Beni culturali 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  74  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale): 
              "Art. 74. Attribuzione o  modificazione  delle  rendite
          catastali. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli  atti  comunque
          attributivi o  modificativi  delle  rendite  catastali  per
          terreni e fabbricati sono efficaci solo a  decorrere  dalla
          loro notificazione,  a  cura  dell'ufficio  del  territorio
          competente,  ai   soggetti   intestatari   della   partita.
          Dall'avvenuta  notificazione  decorre  il  termine  di  cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso
          di cui  all'articolo  2,  comma  3,  dello  stesso  decreto
          legislativo.   Dell'avvenuta   notificazione   gli   uffici
          competenti  danno  tempestiva   comunicazione   ai   comuni
          interessati. 
              2. Per gli atti che abbiano comportato  attribuzione  o
          modificazione della rendita, adottati entro il 31  dicembre
          1999,  che  siano  stati  recepiti   in   atti   impositivi
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  locali  non
          divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed  interessi
          relativamente  al  periodo  compreso   tra   la   data   di
          attribuzione o modificazione  della  rendita  e  quella  di
          scadenza del  termine  per  la  presentazione  del  ricorso
          avverso il  suddetto  atto,  come  prorogato  dal  presente
          comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di  importi
          comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3,
          del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e
          successive modificazioni, avverso gli atti di  attribuzione
          o di  modificazione  delle  rendite,  resi  definitivi  per
          mancata impugnazione, puo' essere proposto entro il termine
          di sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              3. Per gli atti che abbiano comportato  attribuzione  o
          modificazione della rendita, adottati entro il 31  dicembre
          1999,   non   ancora   recepiti    in    atti    impositivi
          dell'Amministrazione finanziaria o  degli  enti  locali,  i
          soggetti attivi di imposta provvedono, entro i  termini  di
          prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli
          tributi,    alla    liquidazione     o     all'accertamento
          dell'eventuale imposta  dovuta  sulla  base  della  rendita
          catastale   attribuita.   I   relativi   atti    impositivi
          costituiscono  a  tutti   gli   effetti   anche   atti   di
          notificazione   della   predetta   rendita.   Dall'avvenuta
          notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di
          cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 
              4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504,  e  successive  modificazioni,  sono
          abrogati il secondo,  il  terzo,  il  quarto  e  il  quinto
          periodo. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,  n.  75,  recante
          retroattivita' dei minori estimi  catastali,  si  applicano
          anche all'imposta comunale sull'incremento di valore  degli
          immobili (INVIM). 
              6.  Le  disposizioni  di   cui   all'articolo   2   del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  si
          interpretano nel senso  che,  ai  soli  fini  del  medesimo
          decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche  l'imposta
          comunale sugli immobili (ICI).". 
              Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Trentino-Alto Adige recante  modifiche  e  integrazioni  al
          D.P.R. 31 luglio  1978,  n.  569,  in  materia  di  catasto
          terreni e urbano) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13  luglio
          2001, n. 161. 
              Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142 (Norme  di
          attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
          Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in  materia  di  catasto)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2007, n. 205.