Art. 7 
 
 
                           Semplificazione 
 
  1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i  decreti  legislativi
di cui all'articolo 1: 
    a) alla revisione  sistematica  dei  regimi  fiscali  e  al  loro
riordino, al fine di eliminare complessita' superflue; 
    b) alla revisione degli adempimenti, con particolare  riferimento
a quelli superflui o  che  diano  luogo,  in  tutto  o  in  parte,  a
duplicazioni anche in riferimento alla  struttura  delle  addizionali
regionali e  comunali,  ovvero  a  quelli  che  risultino  di  scarsa
utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita'  di
controllo e di accertamento o comunque non conformi al  principio  di
proporzionalita'; 
    c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni  dei
sostituti d'imposta e di  dichiarazione,  dei  centri  di  assistenza
fiscale, i  quali  devono  fornire  adeguate  garanzie  di  idoneita'
tecnico-organizzativa,   e   degli    intermediari    fiscali,    con
potenziamento dell'utilizzo dei  sistemi  informatici,  avendo  anche
riguardo ai termini  dei  versamenti  delle  addizionali  comunali  e
regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.