Art. 2 
 
 
                 Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte» 
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di  cui
all'articolo 1, comma 1,  possono  essere  aggiunti  gli  ingredienti
autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».