Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze 
             in essi utilizzati» del decreto legislativo 
                       21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I prodotti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  possono  essere
sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte  II,  punto
3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».