Art. 3 Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».