Art. 5 
 
 
                 Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni» 
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. Al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  o
chiunque  viola  l'articolo  2,  comma  2,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,». 
  2. Al  comma  3,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  3,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,». 
  3. Dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, e'  assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro tremila a euro novemila.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio
          2004,  n.  151,  nel  testo  risultante   dalle   modifiche
          apportate: 
              «Art. 6 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato, chiunque utilizza le denominazioni  di  vendita  dei
          prodotti definiti all'allegato I  e  all'allegato  III  per
          prodotti  non  conformi  alle  caratteristiche   per   essi
          stabilite dal presente decreto, e' punito con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro tremila ad euro novemila. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          aggiunge ai prodotti di cui all'art. 1, comma  1,  sostanze
          diverse da quelle  consentite  dall'allegato  I,  parte  2,
          punto  2,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  tremila  ad
          euro novemila. 
              3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          sottopone  prodotti  di  cui  all'art.  1,   comma   1,   a
          trattamenti diversi o utilizza sostanze diverse  da  quelli
          consentiti dall'allegato I, parte II, punto  3,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
          una somma da euro tremila ad euro novemila. 
              3-bis. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          viola le disposizioni di cui all'art. 4, commi 6  e  6-bis,
          e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del
          pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          le disposizioni di cui all'art. 4,  commi  2,  3  e  4,  e'
          assoggettato alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
          pagamento di una somma da euro duemila ad euro seimila.».