Art. 6 
 
 
            Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie» 
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I prodotti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  i  relativi
imballaggi, immessi sul  mercato  o  etichettati  conformemente  alle
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati  fino
al 28 aprile 2015. 
  2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono
contenere  zuccheri  aggiunti"  puo'  apparire  sull'etichetta  nello
stesso  campo  visivo  della  denominazione  dei  prodotti   di   cui
all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».