Art. 6 Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. 2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" puo' apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».