(Allegato I)
 
                       Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1, 
                                 del decreto legislativo n. 151/2004) 
 
                                                           Allegato I 
 
                     DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI 
                   E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
 
I. Definizioni. 
    1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non
fermentato, ottenuto  dalla  parte  commestibile  di  frutta  sana  e
matura, fresca o conservata mediante refrigerazione  o  congelamento,
appartenente ad una o piu' specie e avente il colore,  l'aroma  e  il
gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. 
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  al
succo. 
    Nel  caso  degli  agrumi  il  succo  di  frutta  deve   provenire
dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta  puo'  essere  ottenuto
dal frutto intero. 
    Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e  bucce,  le
parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati  nel
succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti  o  i
componenti di acini,  semi  e  bucce  non  possono  essere  eliminati
facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione. 
    Nella  produzione  di  succhi  di  frutta   e'   autorizzata   la
miscelazione di succo di frutta con purea di frutta; 
    b) succo di frutta da concentrato: designa il  prodotto  ottenuto
mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato  definito  al
punto 2, con acqua potabile che soddisfa i  criteri  stabiliti  dalla
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano. 
    Il contenuto di solidi solubili del prodotto  finito  corrisponde
al  valore  Brix  minimo   per   il   succo   ricostituito   indicato
nell'allegato V. 
    Se  un  succo  da  concentrato  e'  ottenuto  da  un  frutto  non
menzionato  nell'allegato  V,  il  valore  Brix  minimo   del   succo
ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto  utilizzato  per
ottenere il succo concentrato. 
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  ai
succhi di frutta da concentrati. 
    Il succo di frutta  da  concentrato  e'  preparato  con  processi
adeguati  che  mantengono  le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,
organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo  medio  del
frutto da cui e' ottenuto. 
    Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata
la miscelazione di succo di frutta e/o succo  di  frutta  concentrato
con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata. 
    2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto  dal
succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione
fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e'  destinato
al consumo diretto, l'eliminazione deve essere  almeno  pari  al  50%
della parte d'acqua. 
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  ai
succhi di frutta concentrati. 
    3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto  ottenuto  per
estrazione ad acqua (diffusione) di: 
    - frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con
altri processi fisici, o 
    - frutti interi disidratati. 
    4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il  prodotto
ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante
eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua. 
    5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma  non
fermentato che: 
    e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o  senza  l'aggiunta  di
zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei  punti  da  1a  4,  alla
purea di frutta e/o alla  purea  di  frutta  concentrata  e/o  ad  un
miscuglio di questi prodotti, e 
    che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV. 
    Fatto salvo il  regolamento  (CE)  n.  1924/2006  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,  relativo  alle
indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute  fornite   sui   prodotti
alimentari, qualora la fabbricazione di  nettari  di  frutta  avvenga
senza  zuccheri  aggiunti  o  con  apporto  energetico  ridotto,  gli
zuccheri possono  essere  sostituiti  totalmente  o  parzialmente  da
edulcoranti,  conformemente  al  disposto  del  regolamento  (CE)  n.
1333/2008. 
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  al
nettare di frutta. 
II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati. 
    1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di
frutta  e  nettari  di  frutta  in  cui  sono  utilizzate  le  specie
corrispondenti ai nomi botanici  che  figurano  nell'allegato  V,  la
denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il  nome
comune  del  prodotto.  Per  le  specie   di   frutta   non   incluse
nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto. 
    Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del  succo  quale
estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel  caso  di
miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. 
    Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i  succhi  di
frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto
dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo. 
    2. Ingredienti autorizzati: ai  prodotti  di  cui  alla  parte  I
possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso: 
    -  vitamine  e  minerali  autorizzati  dal  regolamento  (CE)  n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  dicembre
2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze
agli alimenti, 
    - additivi alimentari autorizzati in conformita' del  regolamento
(CE) n. 1333/2008, 
e in aggiunta: 
    - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati  e  i
succhi  di  frutta  concentrati:  l'aroma,  la  polpa  e  le  cellule
restituiti; 
    - per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti; 
    - per i nettari  di  frutta:  l'aroma,  la  polpa  e  le  cellule
restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo  del  20%  del  peso
totale dei prodotti finali e/o edulcoranti; 
    - l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati  aggiunti
zuccheri  e  ogni  altra  indicazione  che  puo'  avere   lo   stesso
significato per il consumatore sono consentite solo  se  il  prodotto
non contiene mono- o  disaccaridi  aggiunti  o  ogni  altro  prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli
edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008.  Se  il
nettare di  frutta  contiene  naturalmente  zuccheri,  sull'etichetta
dovrebbe  figurare  l'indicazione  seguente:  «contiene  naturalmente
zuccheri»; 
    - per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b),
primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino,  e  lettera
h): zuccheri e/o miele; 
    - per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine  di
correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o  succo
concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai  3
g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro; 
    - per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato:
sale, spezie ed erbe aromatiche. 
  3. Trattamenti e sostanze autorizzati:  ai  prodotti  di  cui  alla
parte I possono  essere  applicati  solo  i  seguenti  trattamenti  e
possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze: 
    - processi meccanici di estrazione; 
    - gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione
con acqua (processo «in line») della parte  commestibile  dei  frutti
diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di  succhi  di  frutta,
purche' i succhi di frutta  concentrati  ottenuti  soddisfino  quanto
disposto alla parte I, punto 1; 
    - per i succhi di uva, se e'  stata  utilizzata  la  solfitazione
dell'uva  mediante  biossido  di  zolfo,  la  desolfitazione  tramite
processi fisici e' autorizzata purche' la  quantita'  totale  di  SO2
presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l; 
    -  preparati  enzimatici:  pectinasi  (per  la  scissione   della
pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per
la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento  (CE)
n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre
2008, relativo agli enzimi alimentari; 
    - gelatina alimentare; 
    - tannini; 
    - silice colloidale; 
    - carbone vegetale; 
    - azoto; 
    - bentonite come argilla assorbente; 
    - coadiuvanti di filtrazione e agenti  precipitanti  chimicamente
inerti (compresi perlite,  diatomite  lavata,  cellulosa,  poliammide
insolubile,  polivinilpolipirolidone,   polistirene),   conformi   al
regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti  destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
    - coadiuvanti di assorbimento  chimicamente  inerti  conformi  al
regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre  il  tenore  di
limonoidi e naringina del succo di  agrumi  senza  incidere  in  modo
rilevante sul  tenore  di  glucosidi  dei  limonoidi,  di  acido,  di
zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.