Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2004) Allegato I DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI I. Definizioni. 1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o piu' specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo. Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta puo' essere ottenuto dal frutto intero. Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione. Nella produzione di succhi di frutta e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta; b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V. Se un succo da concentrato e' ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato. L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati. Il succo di frutta da concentrato e' preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui e' ottenuto. Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata. 2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati. 3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di: - frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con altri processi fisici, o - frutti interi disidratati. 4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua. 5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che: e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta. II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati. 1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto. Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del succo quale estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo. 2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso: - vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, - additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento (CE) n. 1333/2008, e in aggiunta: - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; - per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti; - per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti; - l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che puo' avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, sull'etichetta dovrebbe figurare l'indicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri»; - per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele; - per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro; - per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche. 3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze: - processi meccanici di estrazione; - gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1; - per i succhi di uva, se e' stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici e' autorizzata purche' la quantita' totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l; - preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari; - gelatina alimentare; - tannini; - silice colloidale; - carbone vegetale; - azoto; - bentonite come argilla assorbente; - coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; - coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.