(Allegato II)
 
 
                  Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, 
                                 del decreto legislativo n. 151/2004) 
 
                                                          Allegato II 
 
                   DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME 
 
  Ai fini del presente decreto legislativo si applicano  le  seguenti
definizioni: 
    1. Frutta: tutti i frutti.  Ai  fini  della  presente  direttiva,
anche i pomodori sono considerati un frutto. 
  La frutta deve essere sana, matura  al  punto  giusto  e  fresca  o
conservata con mezzi  fisici  o  mediante  uno  o  piu'  trattamenti,
compresi i trattamenti  post-raccolta  applicati  conformemente  alla
normativa dell'Unione; 
    2.  Purea  di  frutta:  il  prodotto   fermentescibile   ma   non
fermentato, ottenuto  mediante  processi  fisici  adeguati  quali  la
setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei
frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo; 
    3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla  purea
di frutta mediante l'eliminazione fisica  di  una  determinata  parte
dell'acqua di costituzione. 
  Alla purea di frutta concentrata puo'  essere  restituito  l'aroma,
ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali  definiti  nell'allegato
I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente  da  frutti  della
stessa specie; 
    4. Aroma: fatto  salvo  il  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2008,  relativo
agli  aromi  e  ad  alcuni  ingredienti  alimentari  con   proprieta'
aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e  sugli  alimenti,
gli  aromi  da  restituire  ai  succhi  si   ottengono   durante   la
trasformazione del frutto mediante l'applicazione di processi  fisici
adeguati.  Tali  processi  fisici  possono   essere   applicati   per
trattenere,  conservare  o  stabilizzare  la  qualita'  dell'aroma  e
includono   in   particolare   la   spremitura,   l'estrazione,    la
distillazione,  il  filtraggio,  l'assorbimento,  l'evaporazione,  il
frazionamento e la concentrazione. 
  L'aroma e' ottenuto dalle parti commestibili del frutto;  tuttavia,
esso puo' anche provenire da olio spremuto a freddo dalla  scorza  di
agrumi e da composti di noccioli; 
    5. Zuccheri: 
    -  gli  zuccheri  definiti  dalla   direttiva   2001/111/CE   del
Consiglio, del 20 dicembre  2001,  relativa  a  determinati  tipi  di
zucchero destinati all'alimentazione umana; 
    - lo sciroppo di fruttosio; 
    - gli zuccheri derivati dalla frutta; 
    6. Miele: il prodotto definito dalla  direttiva  2001/110/CE  del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele; 
    7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti  a  partire  dalle  parti
commestibili del frutto della stessa specie,  senza  eliminazione  di
succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si  intendono
gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.