Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 151/2004) Allegato II DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni: 1. Frutta: tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto. La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o piu' trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell'Unione; 2. Purea di frutta: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo; 3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione. Alla purea di frutta concentrata puo' essere restituito l'aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell'allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie; 4. Aroma: fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprieta' aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l'applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualita' dell'aroma e includono in particolare la spremitura, l'estrazione, la distillazione, il filtraggio, l'assorbimento, l'evaporazione, il frazionamento e la concentrazione. L'aroma e' ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso puo' anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli; 5. Zuccheri: - gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana; - lo sciroppo di fruttosio; - gli zuccheri derivati dalla frutta; 6. Miele: il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele; 7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.