Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600: 1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attivita' illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»; 2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilita',»; b) l'articolo 601 e' sostituito dal seguente: «E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di eta'».
Note all'art. 2: - L'art. 600 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.».