Art. 2 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 600: 
      1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «all'accattonaggio  o
comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite  dalle  seguenti
parole: «al compimento  di  attivita'  illecite»  e  dopo  la  parola
«sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi
al prelievo di organi»; 
      2) al secondo comma, dopo le parole:  «approfittamento  di  una
situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilita',»; 
    b) l'articolo 601 e' sostituito dal seguente: 
        «E' punito con la reclusione da otto a  venti  anni  chiunque
recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce  anche  al
di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla  persona,  ospita
una  o  piu'  persone  che  si  trovano  nelle  condizioni   di   cui
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una  o  piu'
persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di  autorita'  o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di  inferiorita'
fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa  o  dazione  di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha  autorita',
al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,  sessuali
ovvero  all'accattonaggio  o  comunque  al  compimento  di  attivita'
illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo
di organi. 
        Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di  fuori  delle
modalita' di cui al primo comma, realizza le  condotte  ivi  previste
nei confronti di persona minore di eta'». 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 600 del regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.
          1398, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato
          dal presente decreto, recita: 
              «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o  in
          servitu').  -  Chiunque  esercita  su  una  persona  poteri
          corrispondenti a quelli del diritto  di  proprieta'  ovvero
          chiunque riduce o mantiene una  persona  in  uno  stato  di
          soggezione  continuativa,  costringendola   a   prestazioni
          lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio  o  comunque
          al compimento di attivita' illecite che  ne  comportino  lo
          sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi,  e'
          punito con la reclusione da otto a venti anni. 
              La  riduzione  o  il  mantenimento   nello   stato   di
          soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata  mediante
          violenza,  minaccia,  inganno,   abuso   di   autorita'   o
          approfittamento di una  situazione  di  vulnerabilita',  di
          inferiorita' fisica o  psichica  o  di  una  situazione  di
          necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
          denaro o  di  altri  vantaggi  a  chi  ha  autorita'  sulla
          persona.».