Art. 3 
 
 
               Modifica al codice di procedura penale 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 22  settembre  1988,  n.
447, e' apportata la seguente modifica: 
    all'articolo 398, dopo il comma 5-bis  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «5-ter.  Il  giudice,  su  richiesta  di  parte,   applica   le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone  interessate
all'assunzione della prova vi  siano  maggiorenni  in  condizione  di
particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato  per  cui
si procede». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  L'art.  398  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta  di  incidente
          probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
          della notifica e comunque  dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto  dall'art.  396  comma  1,  il  giudice  pronuncia
          ordinanza con la quale accoglie, dichiara  inammissibile  o
          rigetta la richiesta di incidente  probatorio.  L'ordinanza
          di  inammissibilita'  o  di   rigetto   e'   immediatamente
          comunicata al pubblico ministero e notificata alle  persone
          interessate. 
              2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
          stabilisce: 
                a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
          delle deduzioni; 
                b) le persone interessate all'assunzione della  prova
          individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; 
                c) la data dell'udienza. Tra il  provvedimento  e  la
          data  dell'udienza  non  puo'   intercorrere   un   termine
          superiore a dieci giorni. 
              3. Il giudice fa  notificare  alla  persona  sottoposta
          alle indagini, alla persona offesa e  ai  difensori  avviso
          del giorno, dell'ora e del luogo in cui si  deve  procedere
          all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
          fissata con l'avvertimento che nei  due  giorni  precedenti
          l'udienza possono prendere  cognizione  ed  estrarre  copia
          delle dichiarazioni gia' rese dalla persona  da  esaminare.
          Nello stesso termine l'avviso  e'  comunicato  al  pubblico
          ministero. 
              3-bis.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  ed   i
          difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
          atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis. 
              4. Se si deve procedere  a  piu'  incidenti  probatori,
          essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre  che  non
          ne derivi ritardo. 
              5. Quando ricorrono ragioni di  urgenza  e  l'incidente
          probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione  del
          giudice competente, quest'ultimo puo' delegare  il  giudice
          per le indagini preliminari del luogo dove  la  prova  deve
          essere assunta. 
              5-bis. Nel caso di indagini che riguardino  ipotesi  di
          reato previste dagli articoli 572, 600,  600-bis,  600-ter,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies, 601,  602,  609-bis,  609-ter,
          609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis  del  codice
          penale,  il  giudice,  ove  fra  le   persone   interessate
          all'assunzione  della  prova  vi   siano   minorenni,   con
          l'ordinanza di cui al comma  2,  stabilisce  il  luogo,  il
          tempo e le modalita' particolari attraverso  cui  procedere
          all'incidente probatorio,  quando  le  esigenze  di  tutela
          delle persone lo rendono necessario  od  opportuno.  A  tal
          fine l'udienza puo' svolgersi anche in  luogo  diverso  dal
          tribunale,  avvalendosi  il  giudice,  ove   esistano,   di
          strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza,
          presso    l'abitazione    della     persona     interessata
          all'assunzione della prova. Le  dichiarazioni  testimoniali
          debbono  essere  documentate  integralmente  con  mezzi  di
          riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si  verifica
          una indisponibilita' di  strumenti  di  riproduzione  o  di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti. 
              5-ter. Il giudice, su richiesta di  parte,  applica  le
          disposizioni di cui al comma 5-bis quando  fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
          in condizione di particolare vulnerabilita', desunta  anche
          dal tipo di reato per cui si procede.».