Art. 4 
 
 
              Minori non accompagnati vittime di tratta 
 
  1. I minori  non  accompagnati  vittime  di  tratta  devono  essere
adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso
alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  degli   affari   esteri,   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei  casi
in cui sussistano fondati dubbi sulla minore  eta'  della  vittima  e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel  rispetto
del superiore interesse del minore, si  procede  alla  determinazione
dell'eta'  dei  minori  non  accompagnati  vittime  di  tratta  anche
attraverso  una   procedura   multidisciplinare   di   determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato  e  secondo  procedure
appropriate che  tengano  conto  anche  delle  specificita'  relative
all'origine etnica e culturale del  minore,  nonche',  se  del  caso,
all'identificazione  dei  minori  mediante  il  coinvolgimento  delle
autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione  dell'eta'  e
dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato  all'assistenza,
al sostegno e alla protezione, la vittima di  tratta  e'  considerata
minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero  e',
altresi', presunta nel caso in  cui  la  procedura  multidisciplinare
svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso.