Art. 6 
 
 
            Diritto di indennizzo delle vittime di tratta 
 
  1. All'articolo 12  della  legge  11  agosto  2003,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e'  anche  destinato
all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3. 
      2-ter.  L'indennizzo  e'  corrisposto  nella  misura  di   euro
1.500,00 per  ogni  vittima,  entro  i  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie  annuali  del  Fondo,  detratte  le  somme  erogate  alle
vittime, a  qualunque  titolo,  da  soggetti  pubblici.  In  caso  di
insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo,  le
richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico
del successivo esercizio finanziario  ed  hanno  precedenza  rispetto
alle richieste presentate nel medesimo esercizio. 
      2-quater.  La   domanda   di   accesso   al   Fondo   ai   fini
dell'indennizzo e'  presentata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a pena di decadenza, entro cinque  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto  il  diritto
al risarcimento del danno ovvero  dalla  pronuncia  di  sentenza  non
definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima  deve
dimostrare di non  avere  ricevuto  ristoro  dall'autore  del  reato,
nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive. 
      2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di
cui al comma 2-quater e' presentata entro un anno  dal  deposito  del
provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del
codice di procedura penale, successivamente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2-sexies.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui
al  comma  2-quater   unitamente   alla   documentazione   attestante
l'infruttuoso  esperimento  dell'azione  civile  e  delle   procedure
esecutive ovvero il provvedimento di  archiviazione,  senza  che  sia
intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire  nei
confronti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al  fine  di
ottenere l'accesso al Fondo. 
  2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato  da
coloro che sono stati condannati  con  sentenza  definitiva,  ovvero,
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  sono   sottoposti   a
procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407,  comma
2, lettera a), del codice di procedura penale. 
  2-octies. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  surrogata,
fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di  indennizzo  a
valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore  verso
il soggetto condannato al risarcimento del danno.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - L'art. 12 della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  gia'
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, recita: 
              «Art. 12 (Fondo per le  misure  anti-tratta).  -  1.  A
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge e' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 
              2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
          di assistenza e di integrazione  sociale  in  favore  delle
          vittime,  nonche'  delle  altre  finalita'  di   protezione
          sociale  previste  dall'art.  18  del  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              2-bis. Il Fondo per  le  misure  anti-tratta  e'  anche
          destinato all'indennizzo delle vittime dei  reati  previsti
          al comma 3. 
              2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
          1.500,00  per  ogni   vittima,   entro   i   limiti   delle
          disponibilita' finanziarie annuali del Fondo,  detratte  le
          somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
          pubblici. In caso  di  insufficienza  delle  disponibilita'
          finanziarie annuali del Fondo, le richieste  di  indennizzo
          accolte  e  non  soddisfatte  sono  poste  a   carico   del
          successivo  esercizio  finanziario  ed   hanno   precedenza
          rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio. 
              2-quater. La  domanda  di  accesso  al  Fondo  ai  fini
          dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri, a pena di decadenza, entro  cinque  anni  dal
          passaggio in giudicato della sentenza di  condanna  che  ha
          riconosciuto il diritto al risarcimento  del  danno  ovvero
          dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento  di
          una provvisionale,  emesse  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  La  vittima  deve
          dimostrare di non avere ricevuto  ristoro  dall'autore  del
          reato, nonostante  abbia  esperito  l'azione  civile  e  le
          procedure esecutive. 
              2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore  del  reato,  la
          domanda di cui al comma 2-quater  e'  presentata  entro  un
          anno  dal  deposito  del  provvedimento  di  archiviazione,
          emesso ai sensi  dell'art.  415  del  codice  di  procedura
          penale, successivamente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. 
              2-sexies. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione
          della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
          sentenze  di   cui   al   comma   2-quaterunitamente   alla
          documentazione   attestante    l'infruttuoso    esperimento
          dell'azione civile e delle procedure  esecutive  ovvero  il
          provvedimento di archiviazione, senza che  sia  intervenuta
          comunicazione di accoglimento, la vittima  puo'  agire  nei
          confronti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al
          fine di ottenere l'accesso al Fondo. 
              2-septies. Il diritto all'indennizzo  non  puo'  essere
          esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
          definitiva,  ovvero,  alla  data  di  presentazione   della
          domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno  dei
          reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del  codice
          di procedura penale. 
              2-octies. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'
          surrogata, fino all'ammontare  delle  somme  corrisposte  a
          titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti  della
          parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato  al
          risarcimento del danno. 
              3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate  le  somme
          stanziate dall'art. 18 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  nonche'  i  proventi
          della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
          di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
          dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma,  600,
          601 e 602 del codice penale e  i  proventi  della  confisca
          ordinata,  per  gli  stessi  delitti,  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356,  e  successive  modificazioni,  in   deroga   alle
          disposizioni di cui ai commi 4-bis  e  4-ter  del  medesimo
          articolo. 
              4. All'art. 80, comma 17, lettera m),  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: ", ad esclusione delle  somme  stanziate  dall'art.
          18". 
              5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e' abrogato.».