Art. 6 Diritto di indennizzo delle vittime di tratta 1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3. 2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio. 2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive. 2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo. 2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.».
Note all'art. 6: - L'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3. 2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio. 2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive. 2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quaterunitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo. 2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo. 4. All'art. 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'art. 18". 5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.».