Art. 9 
 
 
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante  «Misure  contro
                    la tratta degli esseri umani» 
 
  1. All'articolo 13 della legge 11 agosto  2003,  n.  228,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali  di  intervento
per la prevenzione e il contrasto al  fenomeno  della  tratta  e  del
grave sfruttamento degli esseri  umani,  nonche'  azioni  finalizzate
alla sensibilizzazione, alla  prevenzione  sociale,  all'emersione  e
all'integrazione sociale delle vittime, con  delibera  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'interno nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
sentiti  gli  altri   Ministri   interessati,   previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza Unificata,  e'  adottato  il  Piano
nazionale d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
esseri umani. 
    In sede di prima applicazione, il Piano  e'  adottato  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'art. 13 della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  gia'
          citata  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, recita: 
              «Art. 13 (Istituzione  di  uno  speciale  programma  di
          assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
          600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi  previsti
          dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,
          n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice  penale,  come
          sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della
          presente legge, e' istituito, nei limiti delle  risorse  di
          cui al comma 3, uno speciale programma  di  assistenza  che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il  programma
          e' definito con regolamento da adottare ai sensi  dell'art.
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per le pari opportunita' di  concerto
          con il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  della
          giustizia. 
              2. Qualora la  vittima  del  reato  di  cui  ai  citati
          articoli 600 e 601 del codice penale sia persona  straniera
          restano comunque salve le  disposizioni  dell'art.  18  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
          1998. 
              2-bis. Al fine di  definire  strategie  pluriennali  di
          intervento per la prevenzione e il  contrasto  al  fenomeno
          della tratta e del grave sfruttamento degli  esseri  umani,
          nonche' azioni  finalizzate  alla  sensibilizzazione,  alla
          prevenzione  sociale,  all'emersione   e   all'integrazione
          sociale delle  vittime,  con  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  dell'interno  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
          Conferenza  Unificata,  e'  adottato  il  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani. In sede di prima applicazione,  il  Piano  e'
          adottato entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, determinato  in  2,5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».