Art. 12 Procedure 1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33. 2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato. 3. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresi' vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.