Art. 4 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
  1. I  servizi  di  collegamento,  ciascuno  secondo  le  competenze
previste  dall'articolo  3,   comma   2,   forniscono   all'autorita'
richiedente dell'altro Stato membro tutte le  informazioni  utili  di
cui sono in  possesso  o  che  ottengono  a  seguito  di  un'indagine
amministrativa. 
  2. Le richieste di  informazioni  da  rivolgere  agli  altri  Stati
membri  sono  presentate  dai  servizi  di  collegamento  secondo  le
competenze previste dall'articolo 3, comma 2. 
  3.  L'autorita'   interpellata   provvede   alla   raccolta   delle
informazioni   richieste    o    allo    svolgimento    dell'indagine
amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio  conto
o su richiesta di un'altra autorita' interna.