Art. 12 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2014 Il Ministro: Lupi Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 762
Note all'art. 12: Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse.