Art. 9 Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attivita', continuano la predetta attivita' dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per se', variazione della titolarita' dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»; c) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale): «(Omissis). 6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.