Art. 12 
 
Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro 
 
  1. I medicinali, di cui e'  autorizzato  il  commercio  in  Italia,
prescritti  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  sono
dispensati sul territorio italiano conformemente alle norme  vigenti,
salvo che non sussistano fondate  esigenze  di  tutela  della  salute
umana o dubbi  legittimi  e  giustificati  circa  l'autenticita',  il
contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione. 
  2. Il riconoscimento delle prescrizioni  non  pregiudica  le  norme
nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di  medicinali,
compresa la normativa  in  materia  di  sostituzione  del  medicinale
prescritto con medicinali generici o di altro tipo. 
  3. Il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il  diritto
del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di  rifiutarsi,
per ragioni etiche, di dispensare  il  medicinale  prescritto  in  un
altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto,
qualora la prescrizione sia stata rilasciata nello  Stato  membro  di
affiliazione. 
  4. Il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un  altro
Stato membro dell'Unione europea e' disciplinato  dal  capo  III  del
presente decreto. 
  5.  Nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in   materia   di
dispensazione dei farmaci, con decreto del Ministero della salute, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuita' della
cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato  membro  di
cura per medicinali o dispositivi  medici  disponibili  in  Italia  e
l'erogazione sia richiesta nel territorio nazionale. 
  6. Il presente articolo si applica inoltre  ai  dispositivi  medici
legalmente immessi sul mercato nazionale. 
  7. Il presente articolo non si applica  ai  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica speciale  di  cui  all'articolo  90  del  decreto
legislativo 26 aprile 2006, n. 219. 
  8. Le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale  per
essere utilizzate in un altro Stato membro devono contenere almeno  i
dati stabiliti nell'allegato di cui al presente decreto legislativo. 
  9. Con decreto del Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,   sono
definite, nel rispetto dei requisiti minimi di cui  al  comma  8,  le
caratteristiche  ed  i  contenuti  delle  prescrizioni  che  verranno
rilasciate nel territorio italiano su richiesta di  un  paziente  che
intenda utilizzarle in un altro Stato membro. 
 
          Note all'art. 12: 
              L'art. 90 del decreto legislativo 26  aprile  2006,  n.
          219 (Attuazione della direttiva  2001/83/CE  -e  successive
          direttive di modifica - relativa ad un  codice  comunitario
          concernente i  medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della
          direttiva 2003/94/CE), recita: 
              «Art. 90. Medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
          speciale. 
              1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
          sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni, prevede specifiche  modalita'  di
          distribuzione e prescrizione. 
              2.  Ferma  restando  la  disciplina  del  testo   unico
          richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione
          medica speciale possono essere sottoposti  anche  ad  altre
          limitazioni  previste  dal   presente   decreto   e   dalle
          disposizioni che ne assicurano l'attuazione.».