Art. 19 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni garantiscono  un  adeguato  e  costante  monitoraggio
degli effetti connessi alle disposizioni di cui al presente  decreto,
al fine di comunicare  al  Ministero  della  salute  e  al  Ministero
dell'economia e le finanze, con la massima  tempestivita',  eventuali
criticita' idonee  a  pregiudicare  la  possibilita'  di  un  accesso
sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di  elevata
qualita', ovvero a pregiudicare la possibilita' di un  controllo  dei
costi, ovvero idonee a comportare  sprechi  di  risorse  finanziarie,
tecniche e umane, al fine dell'adozione tempestiva  delle  misure  di
cui  agli  articoli  5,  comma  8,  e  8,  comma  8.  L'attivita'  di
monitoraggio  in  ordine  all'applicazione   del   presente   decreto
legislativo e agli effetti  da  esso  derivanti  e'  altresi'  svolta
mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero
della salute, di associazioni di cittadini e di  pazienti,  anche  al
fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi o migliorativi. 
  2. Il Ministero della salute trasmette ogni due anni una  relazione
al Parlamento,  concernente  lo  stato  di  attuazione  del  presente
decreto legislativo. 
  3. Al fine di assicurare la piu' ampia omogeneita' delle garanzie e
dei mezzi  di  tutela  del  paziente  sul  territorio  nazionale,  il
Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta apposite linee  guida  volte  ad  implementare  in
particolare quanto previsto dagli articoli 4 e  5,  dall'articolo  7,
commi 6 e 7; dall'articolo 8, commi 6 e 7; dall'articolo 9 commi 2, 5
e 6, dall'articolo 10, dall'articolo 11, comma 3 e dall'articolo  12,
commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida  esplicitano  altresi'  in
quali casi si applica il presente decreto, attuativo della  direttiva
2011/24/UE,  e  in  quali  il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  e  il
regolamento  (CE)  n.  987/2009,  chiarendo  la  differenza   tra   i
rispettivi regimi, con particolare riferimento alla situazione  degli
italiani all'estero. 
  4. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Mogherini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 19: 
              Per la direttiva 2011/24/UE del  Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione
          dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza  sanitaria
          transfrontaliera, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Per il regolamento  (CE)  n.  987/2009  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,  che
          stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento
          (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei  sistemi  di
          sicurezza sociale, si veda nelle note alle premesse.