Art. 7 
 
                    Pagamenti di importo ridotto 
 
  1. Al fine di promuovere l'utilizzo  di  strumenti  alternativi  al
contante, gli acquirer applicano  ai  pagamenti  di  importo  ridotto
commissioni inferiori a quelle generalmente  applicate  nel  caso  di
operazioni effettuate, con  qualunque  modalita',  tramite  terminali
evoluti di accettazione multipla. 
  2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli
obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.