Art. 7 Pagamenti di importo ridotto 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalita', tramite terminali evoluti di accettazione multipla. 2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.