Art. 4 
 
 
          Direzione generale della programmazione sanitaria 
 
  1. La Direzione generale della programmazione sanitaria  svolge  le
seguenti funzioni: definizione e  monitoraggio  del  piano  sanitario
nazionale e dei  piani  di  settore  aventi  rilievo  e  applicazione
nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del  Servizio  sanitario
nazionale  (di  seguito,  SSN  )  e  costi   standard   in   sanita';
elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del
SSN  e  aggiornamento  dei  modelli  economici  del   nuovo   sistema
informativo  sanitario;  monitoraggio   della   spesa   sanitaria   e
realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza;  sistema  di
garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria  e  indicatori
per la verifica dell'erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione
di  cui   all'articolo   13,   disciplina   comunitaria   e   accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria;  funzioni  statali
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani  all'estero,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
618, nonche' in materia di assistenza transfrontaliera; analisi della
mobilita'  sanitaria;  programmazione  tecnico-sanitaria  di  rilievo
nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio  delle  attivita'
tecniche  sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze per i  profili  attinenti  al  concorso
dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani  di
rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei  criteri
generali per la classificazione e la remunerazione delle  prestazioni
del SSN; fondi sanitari integrativi; programmazione degli  interventi
di valorizzazione dei centri di  eccellenza  sanitaria;  monitoraggio
delle  schede  di  dimissione   ospedaliera;   programmazione   degli
investimenti di  edilizia  sanitaria  e  ammodernamento  tecnologico;
definizione e monitoraggio  dei  livelli  essenziali  di  assistenza;
urgenza ed  emergenza  sanitaria  (servizio  118);  attuazione  della
normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica  delle
liste  di  attesa  e  interventi  finalizzati  alle  loro  riduzioni;
individuazione dei  principi  organizzativi  per  lo  sviluppo  della
telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli  articoli  5  e
11;  definizione   dei   criteri   e   requisiti   per   l'esercizio,
l'autorizzazione  e  l'accreditamento  delle   attivita'   sanitarie;
promozione e verifica della qualita' e sicurezza  delle  prestazioni;
prevenzione  e  gestione   del   rischio   clinico;   sperimentazioni
gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni;  vigilanza  sulle
modalita' di gestione e di finanziamento dei  sistemi  di  erogazione
delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN; studio
e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie  e
per l'integrazione socio-sanitaria; monitoraggio, anche attraverso il
Nucleo SAR,  e  qualificazione  della  rete  dell'offerta  sanitaria;
supporto alle attivita' del Sistema nazionale di verifica e controllo
dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di  rientro
dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanita' militare in
raccordo con le direzioni di cui agli articoli 3 e 5. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
          luglio 1980, n. 618 si veda in note alle premesse. 
              - L'art. 9-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), reca: 
              «Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          autorizzano programmi di sperimentazione aventi  a  oggetto
          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
          collaborazione  tra  strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale  e  soggetti   privati,   anche   attraverso   la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
          privato. 
              2. Il programma di sperimentazione  e'  adottato  dalla
          regione o dalla provincia autonoma  interessata,  motivando
          le  ragioni   di   convenienza   economica   del   progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale  ed  evidenziando  altresi'   gli   elementi   di
          garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
                a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il
          coinvolgimento  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
                b) fissare limiti percentuali alla partecipazione  di
          organismi privati in misura non superiore  al  quarantanove
          per cento; 
                c)  prevedere  forme  idonee  di   limitazione   alla
          facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei
          confronti  dei  soggetti  privati  che   partecipano   alle
          sperimentazioni; 
                d) disciplinare le forme di risoluzione del  rapporto
          contrattuale   con    privati    che    partecipano    alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
          confronti di terzi; 
                e) definire partitamente i compiti, le funzioni  e  i
          rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e  privati
          che partecipano  alla  sperimentazione  gestionale,  avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali, di appalto o  subappalto,  nei  confronti  di
          terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per  la
          fornitura  di  opere  e   servizi   direttamente   connessi
          all'assistenza alla persona; 
                f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
          per la risoluzione della convenzione di  sperimentazione  e
          scioglimento degli organi  societari  in  caso  di  mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 
              3. La Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti  sia
          sul piano  economico  sia  su  quello  della  qualita'  dei
          servizi, ivi comprese le forme di  collaborazione  in  atto
          con soggetti privati per la gestione di compiti diretti  di
          tutela della salute.  Al  termine  del  primo  triennio  di
          sperimentazione, sulla base dei  risultati  conseguiti,  il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 
              4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di  cui
          al presente articolo, e' fatto  divieto  alle  aziende  del
          Servizio sanitario  nazionale  di  costituire  societa'  di
          capitali aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento  di
          compiti diretti di tutela della salute.».