Art. 20 
 
                       (Societa' partecipate) 
 
  1. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  e  del
contenimento   della   spesa   pubblica,   le   societa'   a   totale
partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2359, 1Ā° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  enti  pubblici
economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al  4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione  di  cui  al  periodo
precedente sono  inclusi  i  risparmi  da  realizzare  ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al  comma  1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi  valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 
  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve  disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per  cento  dei  risparmi  di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo  comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014  e  2015  le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un  dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale
acconto erogato. 
  4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno  degli  esercizi  considerati  a  versare  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  gli  importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 
  5.  Per  il  biennio  2014-2015,   i   compensi   variabili   degli
amministratori  delegati   e   dei   dirigenti   per   i   quali   e'
contrattualmente   prevista   una    componente    variabile    della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per  cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore  riduzione  dei  costi  rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 
  6. Il Collegio sindacaleĀ   verifica  il  corretto  adempimento  dei
commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 
  7. La presente disposizione non si applica  alle  societa'  per  le
quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.