Art. 31 
 
(Finanziamento dei debiti  degli  enti  locali  nei  confronti  delle
                        societa' partecipate) 
 
  1. Al fine di favorire il  pagamento  dei  debiti  da  parte  delle
societa' partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e'
incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. 
  2. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere  concesso  agli  enti
locali per  il  pagamento  dei  propri  debiti  nei  confronti  delle
societa' partecipate. Il pagamento concerne: 
    a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013; 
    b) i debiti per i quali sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) i debiti fuori bilancio che presentavano i  requisiti  per  il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti, in conformita' alle procedure di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e  le  modalita'
per la concessione agli enti locali delle risorse  di  cui  al  comma
1.La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione
da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante  la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle  societa'
partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello  stesso  ente
locale e, per la parte  di  competenza,  delle  societa'  partecipate
interessate. 
  4. Le societa' partecipate  dagli  enti  locali,  destinatarie  dei
pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al  presente
articolo e all'articolo 32,  destinano  prioritariamente  le  risorse
ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i  quali  sia  stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine.  Le  societa'  partecipate  comunicano  agli   enti   locali
interessati gli  avvenuti  pagamenti,  unitamente  alle  informazioni
relative ai debiti ancora in essere, per la  successiva  trasmissione
nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del
citato decreto legge n.35 del 2013. 
  5. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali
verificano le comunicazioni di cui  al  comma  4,  dandone  atto  nei
propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.