Art. 38 
 
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei
              crediti tramite piattaforma elettronica) 
 
  1. Le cessioni dei  crediti  certificati  mediante  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013,  n.  64  possono  essere  stipulate  mediante  scrittura
privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche
o intermediari finanziari autorizzati, ovvero  da  quest'ultimi  alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai  sensi  dell'articolo  11,  comma
12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le  suddette  cessioni
dei crediti certificati sono efficaci  ed  opponibili  nei  confronti
delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7
giorni dalla ricezione della loro comunicazione. 
  2.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  8   e   2-bis
dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.