Art. 10 Violazione degli obblighi in materia di pubblicita' dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 66 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, con qualunque mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora la pubblicita' venga effettuata con il mezzo telematico e' altresi' disposto l'oscuramento del sito, fino alla rimozione della pubblicita' di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al Ministero della salute. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la frase di cautela e' presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, e' comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'etichetta finale il quale riporta nell'etichetta di un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
Note all'art. 10: - Per il regolamento (CE) n. 1107/2009 si veda nelle note alle premesse.