Art. 11 Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati, derivanti dall'articolo 67 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di prodotti fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non realizzano un monitoraggio successivo all'autorizzazione ovvero non comunicano alla medesima autorita' i risultati di tale monitoraggio, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari di autorizzazioni o di permessi al commercio parallelo i quali, ove richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.