Art. 11 
 
 
Violazione degli obblighi  in  materia  di  registrazione  dei  dati,
             derivanti dall'articolo 67 del regolamento 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i  fabbricanti,   i
fornitori, i distributori,  gli  importatori  e  gli  esportatori  di
prodotti  fitosanitari  i  quali  omettono  la  tenuta  del  registro
contenente i dati prescritti dall'articolo 67  del  regolamento,  per
almeno  cinque  anni  dalla  data  dell'ultima  annotazione,  ovvero,
qualora richiesti non mettono  a  disposizione  del  Ministero  della
salute le informazioni ivi contenute,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di  prodotti
fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della  salute,  non
realizzano un monitoraggio successivo all'autorizzazione  ovvero  non
comunicano alla medesima autorita' i risultati di tale  monitoraggio,
sono soggetti alla sanzione amministrativa da  5.000  euro  a  50.000
euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i   titolari   di
autorizzazioni o di permessi al  commercio  parallelo  i  quali,  ove
richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i  dati
concernenti il volume delle vendite di  prodotti  fitosanitari,  sono
soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.