Art. 12 
 
 
Sanzioni amministrative  accessorie  e  divieto  di  pagamento  della
                     sanzione in misura ridotta 
 
  1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo
2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi
di particolare tenuita' del fatto,  all'articolo  4,  commi  3  e  4,
all'articolo  6,  commi  1  e  2,  all'articolo  8,  commi  1  e   2,
all'articolo 9, all'articolo 10,  commi  1  e  2,  in  aggiunta  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  disposta  la   revoca   del
provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha  dato
causa all'illecito. 
  2. In caso di reiterazione della  medesima  violazione  o  di  piu'
violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2,
all'articolo  5,  all'articolo  6,  commi  3  e  4,  all'articolo  7,
all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8
e 9,  all'articolo  11,  in  aggiunta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' disposta la sospensione per un periodo  da  uno  a  sei
mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che
ha dato causa all'illecito. 
  3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui  al  comma
2,  qualora  successivamente  all'emissione  del   provvedimento   di
sospensione sia commessa  un'ulteriore  violazione,  e'  disposta  la
revoca del provvedimento che consente lo  svolgimento  dell'attivita'
che ha dato causa all'illecito. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non e' ammesso  il  pagamento
della sanzione in misura ridotta.