Art. 13 Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni 1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravita' del fatto, la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione di tale pubblicazione al Ministero della salute. 2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito al passaggio in giudicato, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura civile, dell'ordinanza o della sentenza emessa a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 3. Il provvedimento che accerta la violazione e' comunicato dall'Autorita' procedente al Ministero della salute il quale, annualmente, provvedera' alla pubblicazione sul portale istituzionale di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del presente decreto. 4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), cosi' recita: «Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.». - Il testo dell'art. 324 del Codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 324 (Cosa giudicata formale). - . S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' al regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395.». - L'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, cosi' recita: «Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione). - 1. Le controversie previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. 4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio. 5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. 7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. 8. Con il decreto di cui all'art. 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto. 10. Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza; b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 13. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.».