Art. 15 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 
 
  1. Al decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 23 (Sanzioni  amministrative  commesse  da  chi  utilizza
prodotti fitosanitari). - 1.  Gli  utilizzatori  che  non  rispettano
l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di  conservare
correttamente i prodotti  fitosanitari  in  conformita'  a  tutte  le
indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti
al pagamento della sanzione amministrativa  da  1.000  euro  a  6.500
euro.»; 
    b) l'articolo 26, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti  alla  violazione
delle disposizioni in materia di  etichettatura).  -  1.  I  titolari
delle autorizzazioni e dei permessi al commercio  parallelo  che  non
ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  b),
di indicare la  data  dell'autorizzazione  e  il  responsabile  della
distribuzione  del  prodotto,  ove  non  coincida  con  il   titolare
dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento  della
sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»; 
    c) l'articolo 27, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti  all'inosservanza
degli  obblighi  di  informazione).  -  1.  I   contravventori   alle
disposizioni di cui  all'articolo  22,  comma  5,  sono  soggetti  al
pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»; 
    d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  si
          veda nelle note alle premesse.