Art. 15 Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari). - 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformita' a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro.»; b) l'articolo 26, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura). - 1. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»; c) l'articolo 27, e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione). - 1. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»; d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.
Note all'art. 15: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si veda nelle note alle premesse.