Art. 3 Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso o il responsabile dell'etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e comunque non conformi ai requisiti di cui all'allegato I, II e III del regolamento (CE) n. 547/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonche' le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 3: - Per il regolamento (CE) 547/2011 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 23 (Contravvenzioni commesse da chi immette in commercio, pone in vendita e utilizza prodotti fitosanitari). - 1. Chiunque immette in commercio o pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 90 milioni. La stessa pena si applica a chiunque non osserva i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 20, o all'art. 11. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 22, chiunque utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 3. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 18 milioni. La stessa pena si applica a chiunque non osserva il termine di cui all'art. 5, comma 18.».