Art. 7 
 
Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione  di  test,
  derivanti dall'articolo 61 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo  il  disposto
di cui all'articolo 8, comma 3,  chiunque  omette  di  consultare  le
informazioni  di  cui  all'articolo  57  del  regolamento,  prima  di
effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione  di
un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero  della
salute se e a chi sia gia' stata concessa  un'autorizzazione  per  un
prodotto fitosanitario contenente la  stessa  sostanza  attiva  o  lo
stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un  coadiuvante,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.