Art. 7 Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test, derivanti dall'articolo 61 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le informazioni di cui all'articolo 57 del regolamento, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della salute se e a chi sia gia' stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.