(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
 
    Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera 
 
  22.1 Le modalita' di cooperazione tra i servizi competenti dei  due
Stati  in  caso  in  cui  tale  cooperazione   sia   necessaria   per
l'esecuzione del presente Accordo  saranno  oggetto  di  uno  o  piu'
protocolli addizionali. 
 
  22.2 Tale o tali protocolli determineranno in particolare: 
 
  a) le norme e le modalita' di controllo  relativi  al  diritto  del
lavoro, all'impiego di personale, cosi'  come  alla  salute  ed  alla
sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera; 
 
  b) le modalita' di controllo di sicurezza, di polizia e di dogana; 
 
  c) le modalita' di constatazione delle infrazioni,  d'interpello  e
di arresto sul territorio di  ogni  Stato  situato  da  una  parte  e
dall'altra della sezione transfrontaliera eseguiti dagli  agenti  dei
due Stati, anche a bordo dei treni. 
 
  I controlli sono organizzati in maniera da conciliare,  per  quanto
possibile, la fluidita' e la celerita' del traffico  con  l'efficacia
di tali controlli. 
 
  Ogni Parte e' responsabile del pagamento o  della  riscossione  dei
costi relativi ai controlli di competenza.