(Accordo-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                             Emendamenti 
Il presente Accordo puo' essere  emendato  mediante  accordo  tra  le
Parti, in particolare  ai  fini  di  prevedere  la  realizzazione  di
prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e  di
cui le Parti constatino l'utilita' e ne auspichino la  realizzazione.
Le condizioni di  entrata  in  vigore  di  tali  emendamenti  saranno
stabilite da ogni accordo.