(Accordo-art. 27)
                             Articolo 27 
 
         Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale 
 
  27.1 Un tribunale arbitrale e' costituito per risolvere: 
 
  a) le controversie tra le Parti, o tra il Promotore pubblico e  una
delle Parti, derivanti dall'interpretazione e  dall'applicazione  del
presente Accordo, che non siano state risolte per via negoziale entro
tre mesi dall'insorgere della controversia; 
 
  b) le controversie tra il  Promotore  pubblico  e  i  titolari  dei
contratti relativi alla costruzione e all'esercizio delle opere della
sezione transfrontaliera, conformemente al paragrafo b) dell'articolo
10.1 del presente Accordo. 
 
  27.2 Il Tribunale arbitrale sara' composto per  ogni  vertenza  nel
modo seguente: 
 
  27.2.1 Per le controversie tra le Parti o tra il Promotore pubblico
e una delle Parti: 
 
  a) Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro  entro
due mesi dalla richiesta di arbitrato; 
 
  b) I due arbitri, entro due mesi dalla nomina del secondo  arbitro,
designano di comune accordo un terzo arbitro, cittadino di uno  Stato
terzo, per presiedere il tribunale arbitrale; 
 
  c) Qualora una delle due nomine non sia effettuata entro i  termini
qui indicati, una parte puo', in assenza di qualsiasi altro  accordo,
chiedere al Presidente della Corte di giustizia  dell'Unione  europea
di procedere alla nomina necessaria; 
 
  d) Qualora il  Presidente  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea sia cittadino di uno dei due  Stati,  o,  se,  per  qualsiasi
altra ragione, sia  impossibilitato,  le  nomine  sono  richieste  ai
Presidenti di Camera della suddetta Corte, in ordine di anzianita'; 
 
  e) Se questi ultimi sono cittadini di uno  dei  due  Stati  o  sono
ugualmente impossibilitati, le nomine  sono  effettuate  dal  giudice
piu' anziano della Corte che non e'  cittadino  di  nessuno  dei  due
Stati e che non ha nessun altro impedimento. 
 
  27.2.2 Per le controversie tra  il  Promotore  pubblico  e  i  suoi
cocontraenti: 
 
  a) Ogni cocontraente parte della  controversia  ha  il  diritto  di
nominare un arbitro entro due mesi dalla  domanda  di  arbitrato.  Il
Promotore pubblico nomina tanti arbitri quanti sono  quelli  nominati
dal o dai cocontraenti parti della controversia; 
 
  b) Gli arbitri cosi' nominati designano un  arbitro  supplementare,
che presiede il tribunale arbitrale. In assenza  di  accordo  tra  di
loro entro due mesi dalla nomina dell'ultimo arbitro,  il  Presidente
e' nominato dal  Presidente  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. 
 
  27.3 Per i punti non coperti dal presente  articolo,  il  tribunale
arbitrale adotta la propria procedura. 
 
  27.4 Il Tribunale arbitrale decide  a  maggioranza  dei  voti.  Gli
arbitri non possono astenersi. Il Presidente del Tribunale  arbitrale
ha voto preponderante in caso  di  parita'  dei  voti.  Il  Tribunale
arbitrale  puo',  dietro  richiesta  di   una   delle   Parti   della
controversia, interpretare le proprie  decisioni.  Le  decisioni  del
Tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le  Parti  della
controversia. 
 
  27.5 Le parti della controversia e gli arbitri utilizzano la lingua
italiana o la lingua francese durante  l'arbitraggio.  Ogni  sentenza
resa dal tribunale arbitrale e' redatta in italiano ed in francese. 
 
  27.6 Ogni Parte della controversia sostiene le  spese  dell'arbitro
da essa nominato o nominato a suo nome e divide con l'altra parte  le
spese del Presidente; le altre spese di arbitrato sono sostenute  nel
modo che verra' determinato dal Tribunale arbitrale.