(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                    Ruolo del Promotore pubblico 
 
  6.1 Il Promotore pubblico e' un ente aggiudicatore ai  sensi  della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo  2004,  istituito  dalle  Parti  in
conformita'  ai  principi  definiti  dall'articolo  3  del   presente
Accordo. 
 
  Esso e' l'unico responsabile della conclusione e  del  monitoraggio
dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla  progettazione,  dalla
realizzazione  e  dall'esercizio   della   sezione   transfrontaliera
dell'opera. 
 
  Esso assicura la direzione strategica e operativa del  progetto  ed
e' responsabile del  suo  buon  fine  nei  confronti  delle  Parti  e
dell'Unione europea. 
 
  Esso e' altresi' competente ad effettuare qualsiasi  operazione  in
grado di facilitare o  completare  la  realizzazione  delle  missioni
sopra elencate. 
 
  La sede del Promotore pubblico e'  fissata  a  Chambery  (Francia),
dove  sara'  allocata  almeno  la  meta'  del  personale,  mentre  la
Direzione operativa e' fissata a Torino (Italia). 
 
  6.2.  Il  Promotore   pubblico   ha   la   qualifica   di   gestore
dell'infrastruttura della sezione  transfrontaliera  ai  sensi  della
direttiva 2001/14/CE e potra' delegare tutte o alcune delle  missioni
che gli sono affidate in tale qualita', concludendo accordi con altri
gestori di infrastrutture dei due Stati. 
 
  Nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico decidesse di procedere  a
tale delega  dalla  messa  in  servizio  dell'opera,  tale  decisione
dovrebbe essere presa almeno 2 anni prima della messa in servizio. 
 
  6.3. Lo statuto e il regolamento  interno  del  Promotore  pubblico
recepiscono le disposizioni del presente Accordo  per  consentire  la
sua attuazione. 
 
  Il Promotore pubblico e' responsabile, nei  confronti  delle  Parti
del presente Accordo, del rispetto  delle  direttive  applicabili  al
progetto. 
 
  6.4 La composizione del Consiglio di amministrazione del  Promotore
pubblico e' paritaria tra i due Stati. Il  Direttore  Generale  e  il
Direttore Amministrativo e  Finanziario  sono  nominati  dalla  Parte
italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  di   amministrazione,   il
Presidente della  Commissione  dei  contratti  e  il  Presidente  del
Servizio permanente di controllo sono nominati dalla Parte  francese.
Il direttore generale e' assistito da un direttore giuridico  che  e'
nominato dalla Parte francese. 
 
  E' membro del Consiglio di Amministrazione un rappresentante  della
Commissione europea, che partecipa alle  riunioni  senza  diritto  di
voto. 
 
  Dei rappresentanti della  Regione  Rodano-Alpi  (Francia)  e  della
Regione Piemonte (Italia) possono assistere, alle condizioni previste
dallo statuto del  Promotore  pubblico,  alle  riunioni  del  CdA  in
qualita' di osservatori senza diritto di voto. 
 
  Il Direttore Generale viene nominato dalla  Parte  italiana  tra  i
consiglieri di amministrazione. Allo stesso saranno delegate tutte le
responsabilita' operative della societa' ivi comprese: la definizione
dell'organigramma societario, delle risorse  umane,  del  bilancio  e
dell'attivita' finanziaria. 
 
  Tutti gli effettivi saranno scelti esclusivamente sulla base  delle
competenze dei candidati. 
 
  La durata del mandato del Presidente e del Direttore Generale e' di
6 anni. Tali mandati sono rinnovabili. 
 
  6.5   A   prescindere   da   qualsiasi   disposizione    contraria,
incompatibile o piu' restrittiva rispetto alla legislazione nazionale
applicabile al Promotore pubblico: 
 
  - il Promotore pubblico puo' concludere tutti i tipi  di  contratto
per la realizzazione della sua missione,  se  sono  consentiti  dalla
direttiva 2004/17/CE e rispettano i  principi,  gli  obiettivi  e  le
disposizioni da essa contemplati; 
 
  - per l'aggiudicazione di  tali  contratti  il  Promotore  pubblico
rispetta i principi di liberta' di accesso alla commessa pubblica, di
parita' di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure
e applica tutti i principi menzionati nell'articolo 7.1 del  presente
Accordo, nonche' gli obiettivi e le  norme  imposti  dalla  direttiva
89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989  recante  coordinamento
delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed   amministrative
relative all'applicazione delle procedure di ricorso  in  materia  di
aggiudicazione di  appalti  di  forniture  e  di  lavori,  modificata
segnatamente dalla direttiva 2007/66/CE. 
 
  Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione
dei contratti  relativi  ai  lavori,  alle  forniture  e  ai  servizi
necessari alla  realizzazione  delle  proprie  missioni  legate  alla
progettazione,  alla  realizzazione  e  all'esercizio  della  sezione
transfrontaliera  dell'opera,  il  Promotore   pubblico   e'   tenuto
all'osservanza della Costituzione francese oltre che dei  regolamenti
e  delle  direttive  comunitarie,  con  specifico  riferimento   alla
direttiva 2004/17/CE. Sulla base  della  supremazia  della  normativa
comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in
cui  quest'ultimo  si  rilevasse  contrario,  incompatibile  o   piu'
restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il  Promotore  pubblico
puo' mettere in atto le procedure di diritto  nazionale  che  ritiene
adeguate, a condizione che  siano  strettamente  compatibili  con  il
diritto comunitario. 
 
  Le direttive comunitarie menzionate dal presente Accordo riguardano
anche le direttive successive aventi il medesimo oggetto. 
 
  Per quanto riguarda le misure di accompagnamento dei  cantieri,  il
Promotore pubblico applica, per la parte francese la "Demarche  Grand
Chantier" e per la parte italiana la  legge  della  Regione  Piemonte
"Promozione di interventi a favore dei  territori  interessati  dalla
realizzazione           di           grandi           infrastrutture.
Cantieri-Sviluppo-Territorio", per quanto compatibili con il presente
Accordo.