Articolo 7 Commissione dei contratti 7.1 E' istituita una Commissione dei contratti in seno al Promotore pubblico, per garantire i principi menzionati all'art. 6.5 del presente Accordo e le esigenze di scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di rigore finanziario nell'esecuzione dei contratti. La Commissione dei contratti e' competente esclusivamente per i contratti di servizi, lavori e forniture la cui conclusione e' obbligatoriamente soggetta a una procedura con pubblicita' del bando e indizione di gara, formalizzata in applicazione della direttiva 2004/17/CE. La Commissione dei contratti si compone di esperti indipendenti riconosciuti per le loro competenze negli aspetti tecnici, giuridici, economici e finanziari dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei suddetti contratti, stipulati dal Promotore pubblico. Tali esperti non possono essere membri del Consiglio di amministrazione. La Commissione dei contratti e' composta di 12 membri, nominati per meta' da ogni Parte. Ogni Parte notifica il nome di ciascun membro della Commissione che intende designare all'altra Parte, che dispone di un termine di quindici giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, e' ritenuto che l'altra Parte abbia approvato la designazione. Un membro puo' essere ricusato unicamente per giusta causa, motivata per iscritto. In caso di ricusazione, la Parte interessata deve designare un altro candidato, che non puo' piu' essere ricusato. Il Presidente della Commissione dei contratti e' nominato dalla Parte francese; egli ha voto preponderante in caso di parita'. Il mandato dei membri della Commissione dei contratti ha una durata di 5 anni ed e' rinnovabile. La Commissione dei contratti delibera validamente solo a condizione che la meta' dei membri sia presente o rappresentata. 7.2 Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione dei contratti, la Commissione dei contratti verifica la sufficiente determinazione dei fabbisogni, il rispetto della direttiva 2004/17/CE, la pertinenza della procedura adottata e dei criteri prescelti per la selezione delle candidature e delle offerte, nonche' la pertinenza del fascicolo di consultazione delle aziende. Su tali questioni la Commissione formula un parere giuridico, tecnico, economico e finanziario, prima della pubblicazione del bando di gara pubblico. La Commissione riceve un resoconto del contenuto dei fascicoli delle candidature e delle offerte. La Commissione controlla il contenuto delle negoziazioni, per le quali riceve un resoconto regolare. L'insieme o una parte dei membri della Commissione possono essere associati alle negoziazioni dei contratti o ai dialoghi competitivi che ne precedono l'aggiudicazione. Ogni membro della Commissione dei contratti, tenuto al rispetto della riservatezza delle offerte e delle procedure di aggiudicazione degli appalti, gode di un diritto di disponibilita' dei documenti e di consultazione in loco dei fascicoli delle candidature e delle offerte dei candidati e, piu' in generale, di tutti i documenti elaborati dal Promotore pubblico dai candidati nell'ambito della procedura. La Commissione dei contratti controlla la validita' dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonche' la pertinenza delle analisi e delle proposte del Promotore pubblico relative alle offerte. Formula il proprio parere preventivamente a ogni decisione relativa alle candidature, alle offerte, al mancato esito, alla dichiarazione senza seguito o, piu' in generale, all'eventuale interruzione della procedura nonche' alla scelta finale dell'aggiudicatario dell'appalto. 7.3 Sara' costituita una Commissione di valutazione che svolgera' un preliminare lavoro istruttorio sulle offerte finali ricevute. I membri di tale Commissione sono nominati successivamente all'arrivo delle offerte finali da parte dei concorrenti, dal Presidente della Commissione dei contratti, scegliendo tra i componenti della stessa in composizione paritetica tra i due Stati, motivando la scelta sulla base delle specifiche professionalita' degli esperti indicati. Il Presidente della Commissione di valutazione e' nominato dal Presidente della Commissione dei contratti; il suo voto e' preponderante in caso di parita'. La Commissione sara' composta da 6 membri, che parteciperanno alle deliberazioni e al voto della Commissione dei contratti quando discutera' del parere che deve esprimere sull'aggiudicazione dell'appalto. Alla fine dell'istruttoria che avra' effettuato, la Commissione di valutazione consegna una relazione tecnica alla Commissione dei contratti in seduta plenaria. La Commissione di valutazione formulera' nella suddetta relazione una proposta di parere sull'aggiudicazione dell'appalto, che la Commissione dei contratti dovra' esprimere al Direttore Generale del Promotore pubblico. 7.4 Durante l'esecuzione dei contratti, sara' adita la Commissione dei contratti per eventuali reclami o richieste di modifiche avanzati dai titolari dei contratti conclusi dal Promotore pubblico, per bozze di clausole aggiuntive, bozze di conto generale e definitivo o documento equivalente, e per qualsiasi progetto di transazione con i titolari dei contratti conclusi dal Promotore pubblico. La Commissione dei contratti formula il proprio parere prima di qualsiasi modifica sostanziale dei contratti, prima della firma di eventuali clausole aggiuntive, dell'accettazione totale o parziale di eventuali reclami, della notifica di qualsiasi conto generale e definitivo o di eventuale documento sostitutivo e di eventuali transazioni. La Commissione e' informata immediatamente di eventuali contenziosi contrattuali. 7.5 I pareri formulati dalla Commissione dei contratti e la proposta di parere formulata dalla Commissione di valutazione prevista all'articolo 7.3 del presente Accordo sono motivati sul piano tecnico, giuridico, economico e finanziario. La Commissione dei contratti sara' adita in tempo utile, per permetterle di istruire e formulare pareri motivati. Puo' esprimere un parere, generale o specifico, sulle condizioni della consultazione. La Commissione dei contratti formula il proprio parere entro un termine di 90 giorni liberi a decorrere dalla data in cui e' stata adita. Questo termine decorre solo a partire dalla trasmissione di tutti i documenti che le permettono di deliberare. Il Presidente della Commissione dei contratti rivolge senza indugio al Direttore Generale qualsiasi richiesta di documenti complementari. Entro i termini summenzionati, in funzione dell'importanza e della portata del contratto sottoposto al suo esame, la Commissione dei contratti puo' decidere di non formulare un parere. Il Presidente della Commissione dei contratti comunica l'intenzione della Commissione al Direttore Generale. In questa ipotesi, la procedura segue il suo corso, nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico. In caso di parere favorevole alla proposta del Direttore Generale, la procedura segue il suo corso in conformita' di quanto esposto nel parere e nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico. In caso di parere negativo alla proposta del Direttore Generale o se la Commissione dei contratti non e' stata in grado di formulare il proprio parere entro i termini previsti al secondo capoverso del presente articolo, il Direttore Generale puo' portare avanti la procedura solo chiedendo obbligatoriamente l'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. Se il Direttore Generale fa la scelta di agire conformemente al parere negativo della Commissione dei contratti, presenta al Consiglio un nuovo progetto che tenga conto delle motivazioni di tale parere negativo. Le Parti del presente Accordo, il Direttore Generale e i membri del Consiglio di amministrazione diventano immediatamente destinatari di qualsiasi parere formulato dalla Commissione dei contratti. 7.6 Il Promotore pubblico provvede affinche' la Commissione dei contratti disponga in permanenza dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente della Commissione propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione; tale budget puo' essere respinto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. Nel rispetto del suo budget, la Commissione dei contratti puo' fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, piu' in generale, per assisterla nell'elaborazione dei pareri che deve formulare. Il Presidente della Commissione dei contratti e' il solo a potere disporre dei mezzi assegnati alla Commissione per permetterle di compiere la sua missione. L'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi a tal fine sono assicurate dal Presidente della Commissione dei contratti a nome del Promotore pubblico, ai sensi della direttiva 2004/17/CE. I contratti sono firmati dal Presidente della Commissione nel rispetto delle soglie di competenza del Consiglio di amministrazione, che puo' rifiutarsi di autorizzare la firma del contratto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. I contratti firmati sono trasmessi immediatamente al Servizio permanente di controllo. Il Presidente della Commissione dei contratti rende conto, periodicamente, dell'uso dei mezzi della Commissione dei contratti al Consiglio di amministrazione, Direttore Generale, al Servizio permanente di controllo e alle altre autorita' di controllo del Promotore pubblico. 7.7 Le modalita' pratiche di funzionamento della Commissione dei contratti sono previste, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.