Art. 10 
 
 
                   Direzioni generali territoriali 
 
  1. Sono articolazioni periferiche  del  Ministero,  dipendenti  dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale, le quattro Direzioni generali territoriali  di  seguito
individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco
di ciascuna indicate: 
    a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici
aventi sede nelle  regioni:  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia  e
Liguria, con sede in Milano; 
    b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per  gli  uffici
aventi   sede   nelle   regioni:   Veneto,    Trentino-Alto    Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia; 
    c) Direzione generale territoriale del  Centro,  per  gli  uffici
aventi  sede  nelle  regioni:  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Abruzzo   e
Sardegna, con sede in Roma; 
    d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi
sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria  e
Sicilia, con sede in Napoli. 
  2. A  ciascuna  Direzione  generale  territoriale  e'  preposto  un
dirigente  di  livello  dirigenziale  generale,  nominato  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, con funzioni di direzione e coordinamento  delle  attivita'.  In
particolare, il direttore generale  di  ciascuna  Direzione  generale
territoriale: 
    a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l'attuazione dei programmi secondo i  principi  di  economicita',
efficacia ed  efficienza  nonche'  di  rispondenza  del  servizio  al
pubblico interesse; 
    b) adotta gli atti per  l'utilizzazione  ottimale  del  personale
secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni  trasferimenti
di personale all'interno della direzione generale; 
    c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la  direttiva
ministeriale; 
    d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione; 
    e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali,
con le regioni, le province e gli enti locali, nonche'  le  relazioni
sindacali. 
  3.  I  dirigenti  preposti  alle  direzioni  generali  territoriali
rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale in ordine al raggiungimento degli
obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il testo del comma 4 dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 6.